societa' italiana autori e editori
Art. 7. Societa' italiana autori e editori1.La Societa' italiana autori ed editori, di seguito denominata SIAE, ente pubblico a base associativa, svolge le seguenti funzioni:
a)esercita l'attivita' di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate;
b)cura la tenuta dei registri di cui all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
c)assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a), nell'ambito della societa' dell'informazione, nonche' la protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno.
2.L'attivita' della SIAE, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, e' disciplinata dalle norme di diritto privato.
3.La SIAE esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e puo' effettuare, altresi', la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati.
4.L'organizzazione ed il funzionamento della SIAE sono regolati dallo statuto adottato nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 1, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13. Lo statuto assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell'Ente, una ripartizione dei proventi dell'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto, che tenga anche conto dell'effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei proventi stessi, e l'applicazione di provvigioni sui diritti d'autore in coerenza con l'ordinamento vigente in sede europea.
5.Lo statuto e' adottato dall'Assemblea a maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Consiglio di amministrazione, ed e' approvato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6.La SIAE assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi, nonche', a partire dall'esercizio successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, la separazione contabile tra le due distinte gestioni per ciascuna delle quali deve essere perseguito l'equilibrio finanziario.
7.La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si informa ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.
8.Il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita la vigilanza sulla SIAE. L'attivita' di vigilanza e' svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua specifica competenza.
Sono soppressi l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'articolo 57 del regolamento di attuazione della medesima legge, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che reca: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", e' il seguente:
"Art. 103. - E' istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.
L'Ente italiano per il diritto di autore cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.
In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.
Alla Societa' italiana degli autori ed editori e' affidata, altresi', la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.
La registrazione fa fede, sino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.
Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.
La tenuta del registri di pubblicita' e' disciplinata nel regolamento.
I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici".
- Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, reca: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".
a)esercita l'attivita' di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate;
b)cura la tenuta dei registri di cui all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
c)assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a), nell'ambito della societa' dell'informazione, nonche' la protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno.
2.L'attivita' della SIAE, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, e' disciplinata dalle norme di diritto privato.
3.La SIAE esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e puo' effettuare, altresi', la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati.
4.L'organizzazione ed il funzionamento della SIAE sono regolati dallo statuto adottato nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 1, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13. Lo statuto assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell'Ente, una ripartizione dei proventi dell'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto, che tenga anche conto dell'effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei proventi stessi, e l'applicazione di provvigioni sui diritti d'autore in coerenza con l'ordinamento vigente in sede europea.
5.Lo statuto e' adottato dall'Assemblea a maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Consiglio di amministrazione, ed e' approvato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6.La SIAE assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi, nonche', a partire dall'esercizio successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, la separazione contabile tra le due distinte gestioni per ciascuna delle quali deve essere perseguito l'equilibrio finanziario.
7.La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si informa ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.
8.Il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita la vigilanza sulla SIAE. L'attivita' di vigilanza e' svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua specifica competenza.
Sono soppressi l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'articolo 57 del regolamento di attuazione della medesima legge, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che reca: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", e' il seguente:
"Art. 103. - E' istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.
L'Ente italiano per il diritto di autore cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.
In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.
Alla Societa' italiana degli autori ed editori e' affidata, altresi', la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.
La registrazione fa fede, sino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.
Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.
La tenuta del registri di pubblicita' e' disciplinata nel regolamento.
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