Art 4

Art. 4.

La spesa derivante dall'esecuzione del precedente articolo 1 fara' carico sulla dotazione annuale per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura iscritta nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
La spesa derivante dall'esecuzione del precedente articolo 3 fara' carico ai capitoli dello stato di previsione dei Ministeri di appartenenza dei consiglieri cessati dalla carica concernenti stipendi e retribuzioni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 8 giugno 1971

Sentenze1

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