(istituzione dell'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - enea)

Art. 37.(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA)1.E' istituita, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
2.L'ENEA e' un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonche' alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza e altresi' nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.
3.L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate dal presente articolo e dagli atti indicati al comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
4.Sono organi dell'ENEA:
a)il presidente;
b)il consiglio di amministrazione;
c)il collegio dei revisori dei conti.
((5.Al presidente spetta la legale rappresentanza dell'ENEA))6.Il consiglio di amministrazione, formato da cinque componenti, incluso il presidente, e' nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.
7.Entro sei mesi dalla nomina il consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita' e del personale, che sono adottati dal Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con lo statuto sono altresi' disciplinate le modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.
8.Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimita' e di merito sui predetti atti in conformita' ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
9.Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla nomina del presidente dell'ENEA, e' determinata la dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'ENEA, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.
10.Alle risorse umane dell'ENEA si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca.
11.Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ENEA, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attivita'.
12.A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
13.All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 29 giugno 2022

Sentenze7


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-10-24, n. 202209039
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • colpa della pubblica amministrazione·
    • commissariamento·
    • Consiglio di Stato·
    • errore scusabile·
    • interpretazione normativa·
    • onere della prova·
    • procedimento amministrativo·
    • risarcimento del danno·
    • sospensione delle funzioni·
    • TAR

  • 2. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-12-03, n. 201913835
    Provvedimento:
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    • buona amministrazione·
    • cambiamenti legislativi·
    • commissariamento di ente pubblico·
    • compensazione delle spese·
    • correttezza e imparzialità nell'esercizio della funzione pubblica·
    • elemento soggettivo della responsabilità·
    • illegittimità di provvedimento amministrativo·
    • interpretazione normativa·
    • onere della prova·
    • prova del danno·
    • responsabilità aquiliana·
    • responsabilità della pubblica amministrazione·
    • risarcimento danni·
    • sospensione di provvedimento amministrativo·
    • trasformazione di ente pubblico

  • 3. TAR Roma, sez. III, sentenza 2019-05-16, n. 201906097
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 2 d.lgs. 218/2016·
    • Carta Europea dei ricercatori·
    • compensazione delle spese di lite·
    • enti pubblici di ricerca·
    • libertà della ricerca scientifica·
    • principio di buon andamento·
    • rappresentanza elettiva·
    • statuti e regolamenti degli enti pubblici·
    • violazione delle disposizioni statutarie

  • 4. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-06-01, n. 201806134
    Provvedimento:
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    • accesso agli atti amministrativi·
    • annullamento di statuto·
    • art. 2 d.lgs. 218/2016·
    • compensazione delle spese di lite·
    • controllo di legittimità e di merito·
    • diritto di autotutela·
    • principio di democraticità·
    • rappresentanza elettiva·
    • violazione statuto ENEA

  • 5. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2016-02-18, n. 201602120
    Provvedimento:
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    • annullamento di decreto ministeriale·
    • avvio del funzionamento dell'ente·
    • commissariamento ente pubblico·
    • difetto di motivazione·
    • nomina collegio revisori dei conti·
    • ordinaria amministrazione·
    • prorogatio amministrativa·
    • sospensiva amministrativa·
    • violazione del procedimento amministrativo·
    • violazione di legge
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