(riammissione in servizio)

Art. 39.(Riammissione in servizio)1.Gli ufficiali del ruolo normale ((...)) e tecnico-logistico- amministrativo, posti in congedo a domanda, possono ottenere la riammissione in servizio a condizione che:
a)vi siano posti disponibili in organico nel ruolo di appartenenza e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio,
b)non sia trascorso oltre un anno dalla data di collocamento in congedo alla data di presentazione dell'istanza di riammissione,
c)non abbiano superato il ((40°)) anno di eta'.
2.La riammissione in servizio e' disposta dal Comandante Generale della Guardia di finanza tenuto conto:
a)dei precedenti di carriera, disciplinari e sanitari;
b)delle valutazioni caratteristiche riportate in servizio;
c)del comportamento tenuto nel periodo trascorso in congedo;
d)delle qualita' morali;
e)del proficuo impiego in servizio in relazione alle qualita' professionali e alle specializzazioni possedute.
3.Non puo' essere riammesso in servizio il personale collocato in congedo d'autorita'.
4.Al personale riammesso in servizio e' applicata una detrazione di anzianita' pari al periodo di assenza dal Corpo.
Entrata in vigore il 22 giugno 2017

Sentenze1

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