(procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta)
Art. 21.(Procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta)1.Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi. La prima fase e' diretta ad accertate se ciascun ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'adempimento delle funzioni del grado superiore. E' giudicato idoneo dalla commissione l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.
2.La seconda fase e' diretta ad attribuire a ciascuno degli ufficiali giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta. La commissione, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parita' di punti, precedenza al piu' anziano in ruolo.
3.Il punto di merito di cui al comma 2, e' attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono.
4.Quando il giudizio riguarda ufficiali fino al grado di colonnello compreso, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere.
a)qualita' morali, di carattere e fisiche,
b)benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco,
c)doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti,
d)attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse dell'Amministrazione.
5.Le somme dei punti assegnanti per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 4, sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.
6.Quando il giudizio riguardi ufficiali generali, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle lettere a), b), c) e d), del comma 4, considerati nel loro insieme. La somma dei punti cosi' assegnati e' divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.
7.L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito espresso dalle commissione di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.
7-bis.Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo normale:
a)dei comparti ordinario e aeronavale, sono iscritti in distinte graduatorie di merito fino alla valutazione per l'avanzamento al grado di generale di divisione;
b)del comparto speciale:
1) sono iscritti in distinte graduatorie di merito per l'avanzamento ai gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello della ((prima aliquota - 2^ e 3^ valutazione));
2) sono valutati unitamente ai parigrado del comparto ordinario per l'avanzamento ai gradi di colonnello, prima ((aliquota - 1^ valutazione, seconda)) e terza aliquota, e generale di brigata nonche' iscritti nelle medesime graduatorie di merito. Le eventuali promozioni sono computate in quelle stabilite dalla tabella 1 per gli ufficiali del comparto ordinario.
7-ter.Al generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale iscritto al primo posto della graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore e' attribuita la promozione al grado di generale di divisione qualora si constati che non ((risultino iscritti in ruolo, con il grado di generale di divisione, altri due ufficiali)) dello stesso comparto. (12) ((14))7-quater.I tenenti colonnelli «a disposizione» del ruolo normale, ai fini della valutazione per la promozione di cui all'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora giudicati idonei, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito.
((7-quinquies.Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono iscritti in distinte graduatorie di merito in relazione:
a)alla specialita', fino al grado di colonnello;
b)al comparto, per il grado di generale di brigata.))8.Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalita' e i criteri applicativi delle norme di cui al presente articolo.
---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 40) che "La promozione di cui all'articolo 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' attribuita a partire dall'anno 2025". ---------------AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 36, comma 40) che "La promozione di cui all'articolo 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' attribuita a partire dall'anno 2024".
2.La seconda fase e' diretta ad attribuire a ciascuno degli ufficiali giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta. La commissione, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parita' di punti, precedenza al piu' anziano in ruolo.
3.Il punto di merito di cui al comma 2, e' attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono.
4.Quando il giudizio riguarda ufficiali fino al grado di colonnello compreso, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere.
a)qualita' morali, di carattere e fisiche,
b)benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco,
c)doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti,
d)attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse dell'Amministrazione.
5.Le somme dei punti assegnanti per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 4, sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.
6.Quando il giudizio riguardi ufficiali generali, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle lettere a), b), c) e d), del comma 4, considerati nel loro insieme. La somma dei punti cosi' assegnati e' divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.
7.L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito espresso dalle commissione di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.
7-bis.Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo normale:
a)dei comparti ordinario e aeronavale, sono iscritti in distinte graduatorie di merito fino alla valutazione per l'avanzamento al grado di generale di divisione;
b)del comparto speciale:
1) sono iscritti in distinte graduatorie di merito per l'avanzamento ai gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello della ((prima aliquota - 2^ e 3^ valutazione));
2) sono valutati unitamente ai parigrado del comparto ordinario per l'avanzamento ai gradi di colonnello, prima ((aliquota - 1^ valutazione, seconda)) e terza aliquota, e generale di brigata nonche' iscritti nelle medesime graduatorie di merito. Le eventuali promozioni sono computate in quelle stabilite dalla tabella 1 per gli ufficiali del comparto ordinario.
7-ter.Al generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale iscritto al primo posto della graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore e' attribuita la promozione al grado di generale di divisione qualora si constati che non ((risultino iscritti in ruolo, con il grado di generale di divisione, altri due ufficiali)) dello stesso comparto. (12) ((14))7-quater.I tenenti colonnelli «a disposizione» del ruolo normale, ai fini della valutazione per la promozione di cui all'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora giudicati idonei, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito.
((7-quinquies.Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono iscritti in distinte graduatorie di merito in relazione:
a)alla specialita', fino al grado di colonnello;
b)al comparto, per il grado di generale di brigata.))8.Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalita' e i criteri applicativi delle norme di cui al presente articolo.
---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 40) che "La promozione di cui all'articolo 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' attribuita a partire dall'anno 2025". ---------------AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 36, comma 40) che "La promozione di cui all'articolo 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' attribuita a partire dall'anno 2024".
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