(alimentazione dei ruoli)

Art. 10.(Alimentazione dei ruoli)

1 Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'ammissione:
a) nel ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale non puo' superare le vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori ne' eccedere, comunque, ((per ciascun comparto,))un undicesimo del predetto organico;
b) nel ruolo tecnico logistico amministrativo non puo' superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.
Entrata in vigore il 5 febbraio 2020

Sentenze1

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