(ufficiali del ruolo normale)

Art. 6.(Ufficiali del ruolo normale)1.Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono tratti mediante concorso:
a)pubblico;
b)interno.(12)
2.Il numero dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 1 e' stabilito dal Comandante generale della guardia di finanza.
((3.Nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b), il Comandante generale della guardia di finanza puo' destinare fino al 25 per cento dei posti a favore degli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri del medesimo Corpo che, nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, sono stati impiegati quali specializzati nei servizi navale e aereo e risultano in possesso dei seguenti requisiti:
a)aver conseguito una delle lauree specialistiche o magistrali previste dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2;
b)essere in possesso di una delle specializzazioni dei predetti servizi navale o aereo;
c)aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.))--------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 27) che "Il 50 per cento dei posti per il concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' riservato:
a) fino al 31 dicembre 2021, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso di laurea triennale nelle materie indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69".
Entrata in vigore il 5 febbraio 2020

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