Art. 202.(( (Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti). ))((1.L'amministrazione, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti e dei direttivi del Corpo nazionale, nonche' i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.
2.Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il personale interessato presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
3.Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato, costituito con decreto del capo del Dipartimento e composto dal capo del Corpo nazionale, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento medesimo e da un dirigente generale del Corpo, scelto secondo il criterio della rotazione tra quelli in servizio presso gli uffici centrali e periferici, redige la scheda di valutazione di ciascun dirigente superiore e primo dirigente, previa acquisizione del giudizio valutativo del direttore regionale o interregionale ovvero del dirigente generale competente nell'ambito in cui l'interessato presta servizio.
4.Entro la data di cui al comma 3, la scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi e' redatta, sulla base della relazione di cui al comma 2, dai seguenti organi:
a)nell'ambito delle strutture centrali dell'amministrazione dell'interno, dal dirigente dell'area o ufficio ovvero dal capo dell'ufficio di staff, da cui il funzionario dipende direttamente;
b)nelle direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nei comandi dei vigili del fuoco, dal primo dirigente dal quale il funzionario dipende direttamente. Nell'ipotesi in cui il funzionario non dipenda da un primo dirigente, la scheda di valutazione e' redatta rispettivamente dal direttore regionale o interregionale e dal comandante.
5.La scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi e' trasmessa, corredata del proprio giudizio valutativo, dal direttore regionale o interregionale ovvero dal dirigente generale nel cui ambito l'interessato presta servizio, ai competenti uffici del Dipartimento.
6.Qualora per uno o piu' anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I riferimenti al consiglio di amministrazione e al rapporto informativo, contenuti nel predetto articolo, si intendono effettuati, rispettivamente, al capo del Dipartimento e alla scheda di valutazione.
7.Le schede di valutazione, ciascuna comunicata al personale interessato e corredata della relazione presentata dallo stesso, sono inoltrate, su motivata proposta del capo del Corpo nazionale, al capo del Dipartimento che formula il giudizio valutativo finale entro il 30 giugno di ciascun anno, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento.
8.Il giudizio valutativo finale e' notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.
9.I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda di valutazione connessa, le modalita' della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti, anche in modo differenziato per il personale direttivo e per quello dirigente, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento, d'intesa con il capo del Corpo nazionale.
10.L'esito della valutazione e' tenuto in considerazione ai fini dell'eventuale revoca dell'incarico ricoperto, dell'affidamento di nuovi incarichi, della progressione in carriera dei direttivi e dei primi dirigenti e dell'attribuzione annuale della retribuzione di risultato ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori.))((12))---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Entrata in vigore il 6 novembre 2018

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