conferimento degli incarichi di livello dirigenziale
Art. 69. Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale1.Gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alle attitudini individuali e alla capacita' professionale, alle peculiarita' della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e degli obiettivi e dei programmi da realizzare.
2.Con il provvedimento di conferimento dell'incarico e' determinata la durata dello stesso, che e' correlata agli obiettivi da conseguire e che, comunque, non puo' eccedere il termine di tre anni per i dirigenti generali e di cinque anni per i primi dirigenti e i dirigenti superiori. Gli incarichi sono rinnovabili. La preposizione del medesimo primo dirigente o dirigente superiore ad un determinato incarico non puo' avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Gli incarichi sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.
3.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri.
4.Gli incarichi di funzione sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal capo del Dipartimento dei vigili dei fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sulla base dei criteri generali preventivamente definiti con decreto del capo del Dipartimento medesimo.
5.Restano ferme le disposizioni degli articoli 74 e 133, concernenti rispettivamente il collocamento in disponibilita' e il comando e il collocamento fuori ruolo.
2.Con il provvedimento di conferimento dell'incarico e' determinata la durata dello stesso, che e' correlata agli obiettivi da conseguire e che, comunque, non puo' eccedere il termine di tre anni per i dirigenti generali e di cinque anni per i primi dirigenti e i dirigenti superiori. Gli incarichi sono rinnovabili. La preposizione del medesimo primo dirigente o dirigente superiore ad un determinato incarico non puo' avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Gli incarichi sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.
3.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri.
4.Gli incarichi di funzione sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal capo del Dipartimento dei vigili dei fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sulla base dei criteri generali preventivamente definiti con decreto del capo del Dipartimento medesimo.
5.Restano ferme le disposizioni degli articoli 74 e 133, concernenti rispettivamente il collocamento in disponibilita' e il comando e il collocamento fuori ruolo.