Inquadramento del personale appartenente ai profili professionali di collaboratore tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi esperto e collaboratore tecnico antincendi capo nelle qualifiche del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi
Art. 152.Inquadramento del personale appartenente ai profili professionali di collaboratore tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi esperto e collaboratore tecnico antincendi capo nelle qualifiche del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi1.Il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi.
2.Il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo.
3.Il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 31 e l'assunzione della denominazione aggiuntiva di «esperto».
4.Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo.
5.Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
6.Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore, il maturato economico, eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
7.Il personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nella qualifica di sostituto direttore antincendi capo consegue di diritto secondo l'ordine di ruolo, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, lo scatto convenzionale di cui all'articolo 31 e la denominazione aggiuntiva di «esperto», prescindendo dall'anzianita' di servizio prevista dal medesimo articolo 31, nei limiti delle cessazioni dal servizio e dei passaggi ad altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, verificatisi al 31 dicembre dell'anno precedente tra il personale inquadrato ai sensi del comma 3 del presente articolo.
8.Le disposizioni del comma 7 non si applicano ai sostituti direttori antincendi capo che, nell'ultimo triennio, abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
2.Il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo.
3.Il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 31 e l'assunzione della denominazione aggiuntiva di «esperto».
4.Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo.
5.Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
6.Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore, il maturato economico, eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
7.Il personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nella qualifica di sostituto direttore antincendi capo consegue di diritto secondo l'ordine di ruolo, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, lo scatto convenzionale di cui all'articolo 31 e la denominazione aggiuntiva di «esperto», prescindendo dall'anzianita' di servizio prevista dal medesimo articolo 31, nei limiti delle cessazioni dal servizio e dei passaggi ad altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, verificatisi al 31 dicembre dell'anno precedente tra il personale inquadrato ai sensi del comma 3 del presente articolo.
8.Le disposizioni del comma 7 non si applicano ai sostituti direttori antincendi capo che, nell'ultimo triennio, abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Sentenze • 1
1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2013-08-28, n. 201307981Provvedimento:Leggi di più...- Art. 3 Cost.·
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