Art. 29.(( (Ruoli del personale specialista). ))((1.Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni specialistiche:
a)ruoli delle specialita' aeronaviganti;
b)ruoli delle specialita' nautiche e dei sommozzatori.
2.Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione funzionale previsti dal presente decreto, il personale specialista, quando interviene congiuntamente al personale degli altri ruoli che espleta funzioni operative, effettua le valutazioni di competenza in relazione alle operazioni e alle manovre da eseguire di cui e' direttamente responsabile.
3.La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.))((12))---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Entrata in vigore il 6 novembre 2018
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