(immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto)

Art. 12.(Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto)1.L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore. (24) (26) ((36))2.Non e' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3.Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.
4.I vigili del fuoco coordinatori che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
5.L'assegnazione dei capi squadra alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alle esigenze operative del Corpo nazionale ed alla scelta manifestata dagli interessati, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione in proporzione alle carenze presenti negli organici.
6.Qualora, all'esito della procedura concorsuale di cui al presente articolo, permangano rilevanti carenze di organico nella qualifica di capo squadra tali da determinare criticita' nella funzionalita' del dispositivo di soccorso, puo' essere espletato, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le stesse modalita' di cui al presente articolo, un concorso straordinario, anche su base provinciale, per l'accesso alla predetta qualifica cui e' ammesso a partecipare il personale che abbia maturato complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco.
7.Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalita' di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonche' i criteri per la formazione della graduatoria finale.
(12)

-------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 131, ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Limitatamente alle procedure concorsuali di cui al presente articolo, la durata dei corsi di formazione previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera a), e 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' ridotta a cinque settimane". ---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018. ---------------AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "Al fine di assicurare la pronta operativita', la funzionalita' e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva contro gli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane". ---------------AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Al fine di assicurare la pronta operativita', la funzionalita' e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione professionale della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane". ---------------AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 22 giugno 2023, n. 75 ha disposto (con l'art. 26, comma 4) che "Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mediante la pronta operativita', la funzionalita' e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2021, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane".
Entrata in vigore il 22 giugno 2023
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