Art 174

Art. 174.

Non si puo' procedere a rettificazione od annotazione in base a sentenza se questa non e' passata in giudicato, fermo quanto e' stabilito per le sentenze dichiarative di assenza o di presunta morte negli articoli 56 e 57 delle disposizioni per l'attuazione del libro primo del codice civile e salva ogni altra diversa disposizione di legge.
Entrata in vigore il 1 settembre 1939

Sentenze1

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