Modifiche al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Art. 2.Modifiche al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 661.Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 239:
1) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: «militare» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa»;
((2) al comma 2, la parola: «Marina» e' sostituita dalla seguente: «marina»;))b)all'articolo 242, comma 1, dopo le parole: «le unita' che, » sono inserite le seguenti: « iscritte con decreto del Ministro della difesa nel ruolo del naviglio militare dello Stato all'atto della consegna, »;
c)all'articolo 247, comma 1, le parole: « In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini l'aeronavigabilita' e l'impiego di APR nel sistema del traffico aereo generale,» sono soppresse e la parola: «le» e' sostituita dalla seguente:«Le»;
d)l'articolo 248 e' sostituito dal seguente:
«Art. 248 (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi). - 1.La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all'articolo 247, comma 4, e' affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d'impiego dei medesimi APR e le modalita' per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.»;
e)l'articolo 248-bis e' abrogato;
f)l'articolo 250 e' sostituito dal seguente:
«Art. 250 (Campi e impianti di tiro a segno). - 1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.
2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 e' affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.
3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato.»;
g)l'articolo 255 e' sostituito dal seguente:
«Art. 255 (Attribuzioni del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale). - 1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale sono disciplinate dalla legge 7 marzo 2001, n. 78.»;
h)gli articoli da 256 a 264 sono abrogati;
i)all'articolo 286:
1) al comma l, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o degli organi corrispondenti»;
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione del canone di occupazione, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento amministrativo di rideterminazione del canone stesso, dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.»;
3) al comma 4, dopo la parola «previste» sono inserite le seguenti: «ogni anno»;
l)all'articolo 300, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore delle Forze armate, mediante apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonche' le specifiche modalita' attuative.»;
m)all'articolo 306:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entita', dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonche' degli alloggi non piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresi' i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, ne' divorziato, possono mantenerne la conduzione, purche' non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilita'. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalita' di alienazione, nonche' il riconoscimento, in favore del conduttore, del diritto di prelazione all'acquisto della piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalita' della vendita all'asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.»;
b) al comma 3, le parole: «per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso,» sono sostituite dalle seguenti: «all'acquisto della piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza»;
n)all'articolo 307, comma 9, dopo la parola: «Difesa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85»;
o)all'articolo 312, comma 1, alinea, le parole: «che ne riferisce alle competenti Commissioni parlamentari» sono soppresse;
p)all'articolo 314, comma 5, dopo le parole: «3-bis, comma 1,», e' inserita la seguente: «3-ter»;
q)all'articolo 319, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' fatto salvo, per l'Arma dei carabinieri, quanto previsto dall'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;
r)all'articolo 363 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Limiti di zolfo nei combustibili per uso marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da inquinamento marino»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Continuano ad applicarsi alle navi militari da guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per la raccolta di rifiuti e di antinquinamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003 sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie conferiscano i rifiuti e i residui del carico in conformita' alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per le medesime navi e delle caratteristiche di ogni classe di unita'.».
Entrata in vigore il 15 marzo 2012
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