Modificazioni al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Art. 7.Modificazioni al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 661.Al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a)all'articolo 1841, comma 1:
1) dopo la parola: «militare» e' inserita la seguente: «che»;
2) dopo le parole: «causa di servizio» sono inserite le seguenti: «ha diritto alla pensione normale»;
b)all'articolo 1874, comma 1, dopo le parole: «della pensione» sono inserite le seguenti: «, dell'indennita' di ausiliaria»;
c)alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 1876, dopo la parola: «personale», ovunque ricorre, sono inserite le parole: « trattenuto in servizio ovvero»;
d)al comma 1 dell'articolo 1877 e' anteposto il seguente periodo: «Al militare cessato dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 929, comma 1, sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.»;
e)all'articolo 1878, comma 1, dopo le parole: «n. 461,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,»;
f)all'articolo 1880, comma 1:
1) le parole: «dell'ospedale militare» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 195»;
2) le parole: «un ospedale militare» sono sostituite dalle seguenti: «una delle citate strutture»;
g)all'articolo 1911, comma 2, dopo il numero: «1076» sono inserite le seguenti parole: «, comma 1,»;
h)all'articolo 1916, comma 2, le parole: «, in relazione al beneficio aggiuntivo dell'assegno speciale» sono soppresse;
i)all'articolo 1919, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), le parole: «o sottufficiali», ovunque ricorrono, sono soppresse.
Note all'art. 7:
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1841 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1841. (Cessazione dal servizio per infermita' non dipendente da causa di servizio) - 1. Il personale militare che cessa dal servizio permanente per infermita' non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale al raggiungimento dell'anzianita' contributiva di cui all' art. 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1874 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1874. (Ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza) - 1. La ritenuta INPDAP e' operata, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato in attivita' di servizio, sull'ammontare complessivo della pensione, dell'indennita' di ausiliaria e della tredicesima mensilita', esclusa la parte pensionabile delle indennita' di impiego operativo, percepite durante il periodo di permanenza in ausiliaria nonche' durante i corrispondenti periodi trascorsi nella riserva o nel congedo assoluto, se questi ultimi sono computabili ai fini degli aumenti periodici biennali del 2,50 per cento dello stipendio, nel sistema di calcolo retributivo. Se il collocamento nella riserva o in congedo assoluto e' stato determinato da ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per causa di guerra, la ritenuta non e' operata.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 1876 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1876. (Norma di salvaguardia per il personale trattenuto in servizio ovvero richiamato dal congedo o dall'ausiliaria) - 1. Al personale trattenuto in servizio ovvero richiamato con assegni dal congedo o dalla posizione ausiliaria spetta il trattamento economico di attivita', se piu' favorevole rispetto al trattamento di quiescenza e all'indennita' di ausiliaria in godimento.".
Si riporta il testo dell'art. 1877 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1877. (Non cumulabilita' delle rate di pensione con assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio) - 1. Al militare cessato dal servizio permanente ai sensi dell'art. 929, comma 1, sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Si applica l'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio.".
Si riporta il testo dell'art. 1878 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1878. (Accertamento della causa di servizio) - 1.
Ai procedimenti per la concessione, al personale militare, di benefici collegati al riconoscimento di causa di servizio, si applicano le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e dall'art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando il regime di definitivita' delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le disposizioni dell'art. 1880.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1880 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art.1880. (Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta) - 1. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche e' pronunciato dal direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all'art. 195, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero in una delle citate strutture.
2. - 7. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1911 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1911. (Attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio) - 1. (Omissis).
2. Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli articoli 1076, comma 1, e 1077, nonche' agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di eta' con il grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione».
3. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1916 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1916. (Contributi obbligatori degli iscritti) - 1. (Omissis).
2. Il contributo versato al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri e' determinato nella misura del 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo lordo comprendente la tredicesima mensilita'.
3. - 4. (Omissis).".
Si riporta il testo del commi 1 e 2 dell'art. 1919 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1919. (Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi)- 1. L'indennita' di cui all'art. 1914 e' dovuta ai sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare iscritti da almeno sei anni al pertinente fondo, i quali sono:
a) trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, con decorrenza dalla nomina a dipendente civile di ruolo;
b) nominati ufficiali in servizio permanente effettivo, con decorrenza dalla nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3.
2. La disposizione di cui all' art. 1917, si applica al personale di cui al comma 1 che, prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, e':
a) trasferito nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato;
b) nominato ufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3.
3. - 4. (Omissis).".
a)all'articolo 1841, comma 1:
1) dopo la parola: «militare» e' inserita la seguente: «che»;
2) dopo le parole: «causa di servizio» sono inserite le seguenti: «ha diritto alla pensione normale»;
b)all'articolo 1874, comma 1, dopo le parole: «della pensione» sono inserite le seguenti: «, dell'indennita' di ausiliaria»;
c)alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 1876, dopo la parola: «personale», ovunque ricorre, sono inserite le parole: « trattenuto in servizio ovvero»;
d)al comma 1 dell'articolo 1877 e' anteposto il seguente periodo: «Al militare cessato dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 929, comma 1, sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.»;
e)all'articolo 1878, comma 1, dopo le parole: «n. 461,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,»;
f)all'articolo 1880, comma 1:
1) le parole: «dell'ospedale militare» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 195»;
2) le parole: «un ospedale militare» sono sostituite dalle seguenti: «una delle citate strutture»;
g)all'articolo 1911, comma 2, dopo il numero: «1076» sono inserite le seguenti parole: «, comma 1,»;
h)all'articolo 1916, comma 2, le parole: «, in relazione al beneficio aggiuntivo dell'assegno speciale» sono soppresse;
i)all'articolo 1919, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), le parole: «o sottufficiali», ovunque ricorrono, sono soppresse.
Note all'art. 7:
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1841 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1841. (Cessazione dal servizio per infermita' non dipendente da causa di servizio) - 1. Il personale militare che cessa dal servizio permanente per infermita' non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale al raggiungimento dell'anzianita' contributiva di cui all' art. 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1874 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1874. (Ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza) - 1. La ritenuta INPDAP e' operata, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato in attivita' di servizio, sull'ammontare complessivo della pensione, dell'indennita' di ausiliaria e della tredicesima mensilita', esclusa la parte pensionabile delle indennita' di impiego operativo, percepite durante il periodo di permanenza in ausiliaria nonche' durante i corrispondenti periodi trascorsi nella riserva o nel congedo assoluto, se questi ultimi sono computabili ai fini degli aumenti periodici biennali del 2,50 per cento dello stipendio, nel sistema di calcolo retributivo. Se il collocamento nella riserva o in congedo assoluto e' stato determinato da ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per causa di guerra, la ritenuta non e' operata.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 1876 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1876. (Norma di salvaguardia per il personale trattenuto in servizio ovvero richiamato dal congedo o dall'ausiliaria) - 1. Al personale trattenuto in servizio ovvero richiamato con assegni dal congedo o dalla posizione ausiliaria spetta il trattamento economico di attivita', se piu' favorevole rispetto al trattamento di quiescenza e all'indennita' di ausiliaria in godimento.".
Si riporta il testo dell'art. 1877 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1877. (Non cumulabilita' delle rate di pensione con assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio) - 1. Al militare cessato dal servizio permanente ai sensi dell'art. 929, comma 1, sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Si applica l'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio.".
Si riporta il testo dell'art. 1878 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1878. (Accertamento della causa di servizio) - 1.
Ai procedimenti per la concessione, al personale militare, di benefici collegati al riconoscimento di causa di servizio, si applicano le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e dall'art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando il regime di definitivita' delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le disposizioni dell'art. 1880.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1880 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art.1880. (Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta) - 1. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche e' pronunciato dal direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all'art. 195, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero in una delle citate strutture.
2. - 7. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1911 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1911. (Attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio) - 1. (Omissis).
2. Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli articoli 1076, comma 1, e 1077, nonche' agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di eta' con il grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione».
3. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1916 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1916. (Contributi obbligatori degli iscritti) - 1. (Omissis).
2. Il contributo versato al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri e' determinato nella misura del 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo lordo comprendente la tredicesima mensilita'.
3. - 4. (Omissis).".
Si riporta il testo del commi 1 e 2 dell'art. 1919 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1919. (Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi)- 1. L'indennita' di cui all'art. 1914 e' dovuta ai sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare iscritti da almeno sei anni al pertinente fondo, i quali sono:
a) trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, con decorrenza dalla nomina a dipendente civile di ruolo;
b) nominati ufficiali in servizio permanente effettivo, con decorrenza dalla nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3.
2. La disposizione di cui all' art. 1917, si applica al personale di cui al comma 1 che, prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, e':
a) trasferito nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato;
b) nominato ufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3.
3. - 4. (Omissis).".