avanzamento straordinario per meriti eccezionali

Art. 22. Avanzamento straordinario per meriti eccezionali1.L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi del personale, appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni abbia reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbia dimostrato di possedere qualita' intellettuali, di cultura, professionali, cosi' preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni del grado superiore.
2.La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dall'ufficiale generale o grado equiparato dal quale il suddetto personale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche superiori.
3.Sulla proposta decide il direttore generale del personale interessato, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso ad unanimita' di voti.
4.Il personale, riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali, e' promosso con decorrenza dalla data della proposta. Nel caso di piu' sottufficiali con proposte di pari data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo.
5.Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.
6.Il personale, promosso per meriti eccezionali, prende posto nel ruolo in base all'anzianita' di grado attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa anzianita'.
Entrata in vigore il 27 maggio 1995
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