avanzamento in particolari condizioni

Art. 21. Avanzamento in particolari condizioni1.Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non puo' essere ulteriormente valutato perche' raggiunto dai limiti di eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perche' deceduto, e' promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di eta' o del giudizio di permanente inabilita' o del decesso.
2.Con le stesse modalita' la promozione di cui al comma 1 e' conferita, previo giudizio di idoneita', al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che, avendo maturata l'anzianita' per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non puo' esservi incluso perche' divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perche' deceduto, nonche' al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento.
Entrata in vigore il 27 maggio 1995
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