decadenza degli organi non ricostituiti regime degli atti - responsabilita'

Art. 6. Decadenza degli organi non ricostituiti
Regime degli atti - Responsabilita'1.Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.
2.Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
3.I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilita' penale individuale nella condotta omissiva.
Entrata in vigore il 18 maggio 1994
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