teatri e locali

Art. 23. Teatri e locali

I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attivita'.
Entrata in vigore il 16 settembre 1967

Sentenze0

    Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
    Iscriviti gratuitamente
    Hai già un account ? Accedi