(definizioni)

Art. 3.(Definizioni)1.Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
a)esposizione: e' la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
b)limite di esposizione: e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
c)valore di attenzione: e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
d)obiettivi di qualita' sono:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
e)elettrodotto: e' l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
f)esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: e' ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attivita' lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
g)esposizione della popolazione: e' ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
h)stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o piu' trasmettitori, nonche' ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia,
i)impianto per telefonia mobile: e' la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
l)impianto fisso per radiodiffusione: e' la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.
Entrata in vigore il 7 marzo 2001

Sentenze177


  • 1. TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-04-19, n. 202300969
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 87 del Codice·
    • criteri di localizzazione impianti di telefonia mobile·
    • diniego di installazione stazione radio base·
    • interesse nazionale alla copertura del territorio·
    • pianificazione urbanistica·
    • principio di imparzialità·
    • principio di proporzionalità e ragionevolezza·
    • spese di giudizio·
    • tutela del suolo agricolo·
    • variante al PRG·
    • violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi

  • 2. TAR Genova, sez. II, sentenza 2022-12-02, n. 202201032
    Provvedimento:
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    • accesso a piano comunale di adeguamento degli impianti di radiotelecomunicazione·
    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 18 delle NTA del piano comunale·
    • diniego di autorizzazione per installazione di stazione radio base·
    • d.l. 76/2020·
    • d.lvo 259/2003·
    • esaustiva istruttoria·
    • giurisprudenza in materia di antenne per telecomunicazioni·
    • legge 36/2001·
    • misure cautelari·
    • tutela della salute pubblica·
    • violazione di legge

  • 3. TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 2024-04-15, n. 202402469
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • autotutela amministrativa·
    • bilanciamento tra tutela ambientale e sviluppo tecnologico·
    • compatibilità con le opere di urbanizzazione primaria·
    • diritto all'infrastrutturazione delle reti di comunicazione elettronica·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza sulle antenne di telefonia mobile·
    • limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile·
    • regolamento comunale·
    • silenzio-assenso·
    • violazione art. 43 D.Lgs. 259/2003

  • 4. TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 2024-04-15, n. 202402467
    Provvedimento:
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    • annullamento in autotutela·
    • autorizzazione unica·
    • beni pubblici e opere di urbanizzazione primaria·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza in materia di infrastrutture per le reti di comunicazione elettronica·
    • limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile·
    • regolamento comunale·
    • silenzio-assenso·
    • tutela della salute pubblica·
    • violazione art. 43 D.Lgs. 259/03

  • 5. TAR Milano, sez. II, sentenza 2022-12-13, n. 202202745
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 44 d.lgs. 259/2003·
    • art. 80 L.R. 12/2005·
    • autorizzazione impianti di telecomunicazioni·
    • diniego di autorizzazione·
    • diritto amministrativo·
    • inammissibilità dell'intervento·
    • intervento adesivo dipendente·
    • normativa ambientale·
    • parere negativo·
    • piano di localizzazione·
    • regolamento comunale·
    • silenzio assenso·
    • tutela ambientale
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