(regime transitorio)

Art. 16.(Regime transitorio)1.Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
Note all'art. 16:
- Il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 28 settembre 1995, recante "Norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, relativamente agli elettrodotti", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, recante: "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1998.
Entrata in vigore il 7 marzo 2001
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