Art 11

Art. 11.

Norme di semplificazione in materia di tracciabilita' delle armi e delle munizioni

1.Al fine di assicurare standard uniformi degli strumenti di controllo delle armi da fuoco e delle munizioni e garantire lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell'Unione europea, e' istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, un sistema informatico dedicato per la tracciabilita' delle armi e delle munizioni.
2.Il sistema di cui al comma 1 contiene le seguenti informazioni:
a)per le armi da fuoco il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di catalogo se presente, la classificazione secondo la normativa europea se presente, il numero di matricola di ciascuna arma e la marcatura apposta sul telaio o sul fusto quale marcatura unica ai sensi dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n.110, nonche' il numero di matricola o la marcatura unica applicata alle loro parti, nel caso in cui questa differisca dalla marcatura apposta sul telaio o sul fusto di ciascuna arma da fuoco. Il sistema contiene, altresi', i dati identificativi dei fornitori, degli acquirenti, dei detentori dell'arma, ivi compresi quelli riguardanti la sede legale qualora tali soggetti esercitino attivita' d'impresa, l'indicazione delle operazioni aventi ad oggetto ogni arma e la data in cui sono state effettuate, il relativo prezzo, nonche' gli estremi del titolo abilitativo all'acquisto e, nel caso di persona fisica diversa dall'imprenditore, il luogo di residenza. Nel sistema sono, inoltre, inseriti i dati relativi a qualsiasi operazione consistente in una trasformazione o modifica irreversibile dell'arma da fuoco che determini un cambiamento della categoria o della sottocategoria di cui all'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, incluse la disattivazione o la distruzione certificate e la data in cui sono avvenute tali operazioni;
b)per le munizioni, le informazioni previste dall'articolo 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e i dati di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 6 dicembre 1993, n. 509;
c)per le armi diverse dalle armi da fuoco, le informazioni previste dall'articolo 35 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dall'articolo 54, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ivi compresi i dati relativi alle armi a modesta capacita' offensiva.
3.I soggetti tenuti alla conservazione dei registri di cui all'articolo 35 e, limitatamente alle munizioni, all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, provvedono ad immettere i dati relativi alle operazioni eseguite, secondo le modalita' stabilite con i provvedimenti di cui al comma 6. L'inserimento dei dati nel sistema di cui al comma 1 costituisce valida modalita' di assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 35 e, limitatamente alle munizioni all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4.I dati concernenti le operazioni relative alle armi compiute dagli acquirenti e detentori diversi dai soggetti di cui al comma 3, sono inseriti dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, dal locale comando dell'Arma dei Carabinieri ovvero dalla Questura competente per territorio in caso di trasmissione della denuncia per via telematica.
5.Il sistema informatico e' consultabile dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n.121, nonche' dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, le Questure e gli uffici locali di pubblica sicurezza, per le finalita' di controllo della circolazione delle armi e delle munizioni, nonche' per la prevenzione e repressione dei reati commessi a mezzo di essi.
6.Con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero della difesa e il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate, in conformita' alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali in ambito giudiziario e per finalita' di polizia, le modalita':
a)di funzionamento del sistema informatico;
b)di trasmissione e conservazione dei dati previsti dall'articolo 35 e, limitatamente alle munizioni, dall'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
c)di autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sul sistema;
d)di collegamento, ai fini di consultazione e riscontro dei dati, con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
e)di verifica della qualita' e protezione dal danneggiamento e dalla distruzione accidentale o dolosa dei dati registrati e la loro sicura conservazione;
f)di trasmissione delle informazioni qualora il sistema informatico di cui al comma 1 non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.
7.Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono pari a euro 500.000 per l'anno 2018 e ad euro 1.000.000 per l'anno 2019, per l'istituzione del sistema informatico, e ad euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2020, per le attivita' di gestione e manutenzione del sistema.
Note all'art. 11:

- Il testo dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, citata nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 11 (Immatricolazione delle armi comuni da sparo).
- Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, devono essere impressi, in modo indelebile, in un'area delimitata del fusto, carcassa o castello o di una parte essenziale dell'arma, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, ed a cura del fabbricante o dell'assemblatore, il nome, la sigla od il marchio del fabbricante o assemblatore, l'anno e il Paese o il luogo di fabbricazione e, ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale, nonche' il numero di matricola. Un numero progressivo deve, altresi', essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, nono e decimo comma, e' consentita la sostituzione della parte di arma su cui e' stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento per la rottamazione della stessa, a cura dell'interessato, alla competente direzione di artiglieria. L'area dell'arma riservata alla marcatura non puo' recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica Italiana e l'indicazione dell'anno in cui e' avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale, salvo che tali indicazioni siano gia' state apposte da altro Stato membro dell'Unione europea. L'area dell'arma riservata alla marcatura non puo' recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa.
Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. L'operazione deve essere annotata con l'attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione. I dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma telematica, al Ministero dell'interno.
Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i contrassegni di cui al primo comma. Qualora l'autorita' di pubblica sicurezza, nell'ambito dell'attivita' di controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di cui al presente comma, introdotte nel territorio dello Stato non siano corrispondenti al prototipo o all'esemplare iscritto al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri l'arma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede alle verifiche di conformita' secondo le modalita' di cui all'articolo 14.
Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi di cui al comma precedente, l'importatore deve curare i necessari adempimenti.
In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto, vistata dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo del numero di matricola e' impresso il numero progressivo di iscrizione dell'operazione nel registro di cui al secondo comma.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresi' alle armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili importate dall'estero. Si osservano a tal fine le modalita' di cui al successivo art. 13.
Le norme del presente articolo relative all'apposizione sulle armi del numero d' iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 7, settimo comma n. 1).
Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di questo ultimo a norma del quinto comma:
le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate anteriormente al 1920;
le armi portatili da fuoco di cui al precedente articolo 1 appartenenti a privati di cui e' consentita la detenzione.
Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalita' previste dall'articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, e' concesso una tantum un contributo straordinario di euro 139.443,36 (270 milioni di lire) a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
all'onere di euro 139.443,36 (270 milioni) si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della convenzione di Lome'.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Per i riferimenti normativi della direttiva 91/477/CEE si veda nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 35 e 55 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 35 (art. 34 T.U. 1926). - 1. L'armaiolo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e' obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in formato elettronico, secondo le modalita' definite nel regolamento.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.
3. Alla cessazione dell'attivita', i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attivita'.
4. Gli armaioli devono, altresi', comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonche' la specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.
5. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.
6. Il nulla osta non puo' essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera.
7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonche' dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.
8. Il contravventore e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.
9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.
10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi, nonche' quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilita' di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo' essere disposta, altresi', la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.».
«Art. 55 (art. 54 T.U. 1926). - Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalita' delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in formato elettronico, secondo le modalita' definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche dopo la cessazione dell'attivita'.
Alla cessazione dell'attivita', i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curera' la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 10 anni successivi alla cessazione dell'attivita'.
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonche' materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identita' in corso di validita'.
Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori: ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera.
Il Questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere.
Il contravventore e' punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a euro 154 (lire 300.000).
Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E.
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a euro 154 (lire 300.000).».
- Il testo dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, citata nelle note all'articolo 8, cosi' recita:
«Art. 3 (Indicazione obbligatoria sulla unita' di imballaggio elementare). - 1. Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi devono essere contenute in un imballaggio appropriato.
2. L'unita' di imballaggio elementare deve essere opportunamente chiusa e deve portare le seguenti indicazioni:
a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per il quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformita' alle prescrizioni;
b) la denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme;
c) il numero di identificazione del lotto e la quantita' di cartucce in ogni imballaggio elementare;
d) per le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni, di cui alla decisione CIP XVI-5, n. 2, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subito favorevolmente la prova superiore;
e) il contrassegno di controllo attestante che le munizioni sono state controllate conformemente alle prescrizioni della presente legge nonche' alle decisioni della CIP, indicate all'articolo 1, comma 2.».
- Il testo dell'articolo 54 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149, S.O., cosi' recita:
«Art. 54. - Nel registro di cui all'art. 35 della legge, si prende nota della data dell'operazione, della persona o della ditta con la quale l'operazione e' compiuta, della specie, contrassegni e quantita' delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identita' personale.
E' permessa la vendita delle armi lunghe da fuoco al minore che esibisca la licenza di porto d'armi.».
- Il testo degli articoli 8 e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O., cosi' recita:
«Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.».
«Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.».
- Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
Entrata in vigore il 8 settembre 2018
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