riferimenti normativi e abrogazione di norme
Art. 33. Riferimenti normativi e abrogazione di norme1.Si applicano, per quanto compatibili, le seguenti disposizioni:
a)l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1988, n. 175;
b)l'articolo 5, allegato I, capitolo 2, e allegato II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93;
c)la legge 19 maggio 1997, n. 137;
d)il decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, recante procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento di attivita' di travaso di autobotti e ferro cisterne, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1996, n. 155;
e)il decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, recante criteri di analisi e valutazione dei rapporti relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1996, n. 159;
f)il decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, recante modalita' di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1998, n. 18;
g)il decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1998, n. 27;
h)il decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998 relativo agli scali merci ferroviari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1998, n. 261;
i)il decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, recante criteri di analisi e valutazione dei rapporti relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1998, n. 262.
2.A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a)l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;
b)il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
c)il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238;
d)l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
e)il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48;
f)il decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1984, n. 246;
g)il decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1998, n. 74;
h)l'ultimo riquadro dell'allegato VI al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104;
i)il decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195;
l)il decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2000, n. 196;
m)il decreto ministeriale 16 maggio 2001, n. 293;
n)il decreto del Ministero dell'interno 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001, n. 80;
o)il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 138;
p)il decreto ministeriale 24 luglio 2009, n. 139.
Note all'art. 33:
- Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1988, n. 127, cosi' recita:
«Art. 20 (Ispezioni). - 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni sono effettuate avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'ISPESL e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.
2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, puo' accedere a tutti gli impianti e le sedi di attivita' e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente. Il segreto industriale non puo' essere opposto per evitare od ostacolare le attivita' di verifica o di controllo.
3. Per le ispezioni di cui al presente art. e per i relativi compensi al personale incaricato e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1997, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresi' affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo.».
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989 (Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attivita' industriali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 5 (Modalita' di individuazione dei rischi di incidenti rilevanti. Notifica). - 1. Il rapporto di sicurezza allegato alla notifica, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, deve essere predisposto secondo le modalita' indicate nell'allegato 1.».
- Il capitolo 2 dell'allegato I e l'allegato II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989 sono cosi' rubricati:
«Allegato I, capitolo 2, Modalita' di conduzione delle analisi degli incidenti»;
«Allegato II, Analisi preliminare per l'individuazione di aree critiche dell'attivita' industriale».
- La legge 19 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 1997, n. 120.
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1994, n. 151, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Procedura per il rilascio di concessione). - 1. Il Ministero, dopo un preliminare esame della domanda di concessione, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede ad inviarne copia alle amministrazioni ed agli enti, tra quelli indicati nei commi da 2 a 8 del presente articolo, di cui sia necessario acquisire il parere, sulla base dei criteri indicati. Dell'avvio del procedimento viene data notizia all'interessato. In caso di domanda incompleta o irregolare, il termine di trenta giorni, decorre dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
2. Il Ministero delle finanze emette un parere circa gli aspetti fiscali connessi con la realizzazione o l'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2.
Il parere del Ministero delle finanze e' vincolante ai fini dell'adozione del decreto di concessione di cui al successivo comma 12.
3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione esprime il proprio parere in merito alla installazione e all'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2 qualora gli stessi siano costieri secondo la definizione dell'art. 44 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303.
4. Il Ministero dell'interno esprime il proprio parere sulla sicurezza delle opere di cui all'art. 2 ai sensi della normativa concernente i servizi di prevenzione di vigilanza antincendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. In particolare, per le attivita' a rischio di incidente rilevante soggette all'obbligo di notifica di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, il parere in materia di sicurezza si intende acquisito una volta pervenuto il nulla osta di fattibilita' espresso dal comitato tecnico regionale di cui all'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
5. Il Ministero della difesa esprime parere di competenza nei casi di cui all'art. 2, lettere a) e c). Nei casi di cui all'art. 2, lettere b) e d), il Ministero della difesa esprime il proprio parere secondo gli accordi conclusi ai sensi del successivo comma 11.
6. Il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanita' esprimono il parere di competenza ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, solo con riguardo all'installazione o all'ampliamento degli impianti di lavorazione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b).
7. La regione interessata dalla installazione o dall'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2 esprime il proprio parere con riguardo agli aspetti territoriali ed ambientali, ed in tutti i casi in cui detto parere sia chiesto da specifiche disposizioni di legge. In caso di impianti destinati al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera tale parere non e' previsto; delle relative autorizzazioni il Ministero tuttavia da' comunicazione alla regione.
8. Il comune esprime una valutazione di conformita' dei progetti di costruzione degli impianti alle previsioni dei piani regolatori. Nelle opere previste dall'art. 2, lettere b) e d), il parere di conformita' verra' richiesto qualora le stesse comportino occupazione di nuove aree. L'eventuale temporanea indisponibilita' del suolo non costituisce pregiudizio nel proseguimento dell'iter istruttorio. La concessione verra' tuttavia rilasciata solo quando sia comprovata la disponibilita' del suolo stesso. Il parere del comune costituisce valutazione preliminare ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie) e dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.
9. Le amministrazioni e gli enti interessati devono perfezionare gli atti procedimentali di propria competenza ai sensi dell'art. 2, comma 9, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 17, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 9, entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Tale termine e' prorogato di ulteriori sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione delle integrazioni richieste ovvero dalla sua prima scadenza, ove l'amministrazione o l'ente interessato dia comunicazione motivata al Ministero rispettivamente di ulteriori esigenze istruttorie o di eventuali impedimenti.
Decorso il termine suindicato, i pareri si intendono acquisiti in senso favorevole.
10. Qualora pervengano pareri discordanti o negativi e risulti opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di concessione, il Ministero, anche su richiesta delle amministrazioni interessate, indice una conferenza di servizi secondo le modalita' previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificato dall'art. 2, commi 12 e 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
11. Il Ministero puo' concludere accordi con le amministrazioni e gli enti interessati per la definizione comune di fasi istruttorie, secondo quanto stabilito dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
12. Il Ministero emana il decreto di concessione, salvo il caso di indisponibilita' del suolo previsto al comma 8, entro nove mesi dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 1.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80, supplemento ordinario, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 22 (Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi) (art. 19, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; art. 19, lettera c), e art. 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577). - 1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
a) su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso;
b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attivita' presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.
2. (abrogato).
3. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 21, comma 2, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto ministeriale 16 maggio 2001, n. 293 (Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165.
- Il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 138, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2009, n. 226.
- Il decreto ministeriale 24 luglio 2009, n. 139, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2009, n. 226.
a)l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1988, n. 175;
b)l'articolo 5, allegato I, capitolo 2, e allegato II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93;
c)la legge 19 maggio 1997, n. 137;
d)il decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, recante procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento di attivita' di travaso di autobotti e ferro cisterne, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1996, n. 155;
e)il decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, recante criteri di analisi e valutazione dei rapporti relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1996, n. 159;
f)il decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, recante modalita' di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1998, n. 18;
g)il decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1998, n. 27;
h)il decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998 relativo agli scali merci ferroviari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1998, n. 261;
i)il decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, recante criteri di analisi e valutazione dei rapporti relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1998, n. 262.
2.A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a)l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;
b)il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
c)il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238;
d)l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
e)il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48;
f)il decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1984, n. 246;
g)il decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1998, n. 74;
h)l'ultimo riquadro dell'allegato VI al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104;
i)il decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195;
l)il decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2000, n. 196;
m)il decreto ministeriale 16 maggio 2001, n. 293;
n)il decreto del Ministero dell'interno 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001, n. 80;
o)il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 138;
p)il decreto ministeriale 24 luglio 2009, n. 139.
Note all'art. 33:
- Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1988, n. 127, cosi' recita:
«Art. 20 (Ispezioni). - 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni sono effettuate avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'ISPESL e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.
2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, puo' accedere a tutti gli impianti e le sedi di attivita' e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente. Il segreto industriale non puo' essere opposto per evitare od ostacolare le attivita' di verifica o di controllo.
3. Per le ispezioni di cui al presente art. e per i relativi compensi al personale incaricato e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1997, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresi' affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo.».
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989 (Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attivita' industriali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 5 (Modalita' di individuazione dei rischi di incidenti rilevanti. Notifica). - 1. Il rapporto di sicurezza allegato alla notifica, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, deve essere predisposto secondo le modalita' indicate nell'allegato 1.».
- Il capitolo 2 dell'allegato I e l'allegato II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989 sono cosi' rubricati:
«Allegato I, capitolo 2, Modalita' di conduzione delle analisi degli incidenti»;
«Allegato II, Analisi preliminare per l'individuazione di aree critiche dell'attivita' industriale».
- La legge 19 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 1997, n. 120.
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1994, n. 151, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Procedura per il rilascio di concessione). - 1. Il Ministero, dopo un preliminare esame della domanda di concessione, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede ad inviarne copia alle amministrazioni ed agli enti, tra quelli indicati nei commi da 2 a 8 del presente articolo, di cui sia necessario acquisire il parere, sulla base dei criteri indicati. Dell'avvio del procedimento viene data notizia all'interessato. In caso di domanda incompleta o irregolare, il termine di trenta giorni, decorre dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
2. Il Ministero delle finanze emette un parere circa gli aspetti fiscali connessi con la realizzazione o l'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2.
Il parere del Ministero delle finanze e' vincolante ai fini dell'adozione del decreto di concessione di cui al successivo comma 12.
3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione esprime il proprio parere in merito alla installazione e all'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2 qualora gli stessi siano costieri secondo la definizione dell'art. 44 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303.
4. Il Ministero dell'interno esprime il proprio parere sulla sicurezza delle opere di cui all'art. 2 ai sensi della normativa concernente i servizi di prevenzione di vigilanza antincendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. In particolare, per le attivita' a rischio di incidente rilevante soggette all'obbligo di notifica di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, il parere in materia di sicurezza si intende acquisito una volta pervenuto il nulla osta di fattibilita' espresso dal comitato tecnico regionale di cui all'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
5. Il Ministero della difesa esprime parere di competenza nei casi di cui all'art. 2, lettere a) e c). Nei casi di cui all'art. 2, lettere b) e d), il Ministero della difesa esprime il proprio parere secondo gli accordi conclusi ai sensi del successivo comma 11.
6. Il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanita' esprimono il parere di competenza ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, solo con riguardo all'installazione o all'ampliamento degli impianti di lavorazione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b).
7. La regione interessata dalla installazione o dall'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2 esprime il proprio parere con riguardo agli aspetti territoriali ed ambientali, ed in tutti i casi in cui detto parere sia chiesto da specifiche disposizioni di legge. In caso di impianti destinati al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera tale parere non e' previsto; delle relative autorizzazioni il Ministero tuttavia da' comunicazione alla regione.
8. Il comune esprime una valutazione di conformita' dei progetti di costruzione degli impianti alle previsioni dei piani regolatori. Nelle opere previste dall'art. 2, lettere b) e d), il parere di conformita' verra' richiesto qualora le stesse comportino occupazione di nuove aree. L'eventuale temporanea indisponibilita' del suolo non costituisce pregiudizio nel proseguimento dell'iter istruttorio. La concessione verra' tuttavia rilasciata solo quando sia comprovata la disponibilita' del suolo stesso. Il parere del comune costituisce valutazione preliminare ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie) e dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.
9. Le amministrazioni e gli enti interessati devono perfezionare gli atti procedimentali di propria competenza ai sensi dell'art. 2, comma 9, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 17, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 9, entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Tale termine e' prorogato di ulteriori sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione delle integrazioni richieste ovvero dalla sua prima scadenza, ove l'amministrazione o l'ente interessato dia comunicazione motivata al Ministero rispettivamente di ulteriori esigenze istruttorie o di eventuali impedimenti.
Decorso il termine suindicato, i pareri si intendono acquisiti in senso favorevole.
10. Qualora pervengano pareri discordanti o negativi e risulti opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di concessione, il Ministero, anche su richiesta delle amministrazioni interessate, indice una conferenza di servizi secondo le modalita' previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificato dall'art. 2, commi 12 e 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
11. Il Ministero puo' concludere accordi con le amministrazioni e gli enti interessati per la definizione comune di fasi istruttorie, secondo quanto stabilito dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
12. Il Ministero emana il decreto di concessione, salvo il caso di indisponibilita' del suolo previsto al comma 8, entro nove mesi dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 1.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80, supplemento ordinario, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 22 (Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi) (art. 19, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; art. 19, lettera c), e art. 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577). - 1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
a) su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso;
b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attivita' presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.
2. (abrogato).
3. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 21, comma 2, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto ministeriale 16 maggio 2001, n. 293 (Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165.
- Il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 138, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2009, n. 226.
- Il decreto ministeriale 24 luglio 2009, n. 139, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2009, n. 226.