rapporto di sicurezza
Art. 15. Rapporto di sicurezza1.Per gli stabilimenti di soglia superiore, il gestore redige un rapporto di sicurezza.
2.Il rapporto di sicurezza, di cui il documento previsto all'articolo 14, comma 1, e' parte integrante, deve dimostrare che:
a)il gestore ha messo in atto, secondo gli elementi dell'allegato 3, come specificati nelle linee guida di cui all'allegato B, la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione;
b)sono stati individuati i pericoli di incidente rilevante e i possibili scenari di incidenti rilevanti e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente;
c)la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili nonche', per gli stabilimenti di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c), sono state previste anche le misure complementari;
d)sono stati predisposti i piani d'emergenza interna e sono stati forniti al Prefetto gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterna;
e)sono state fornite all'autorita' competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all'insediamento di nuove attivita' o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.
3.Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati di cui all'allegato 2 ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto.
4.I criteri, i dati e le informazioni occorrenti per la redazione del rapporto di sicurezza, i criteri per l'adozione di misure specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonche' i criteri per la valutazione del rapporto medesimo da parte dell'autorita' competente sono definiti all'allegato C.
5.Al fine di semplificare le procedure e purche' ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo, la documentazione predisposta in attuazione di altre norme di legge o di regolamenti comunitari, puo' essere utilizzata per costituire il rapporto di sicurezza.
6.Il rapporto di sicurezza e' inviato, anche per via telematica, al CTR di cui all'articolo 10, nei seguenti termini:
a)per i nuovi stabilimenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, nella versione definitiva prima dell'avvio dell'attivita' oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
b)per gli stabilimenti preesistenti, entro il 1° giugno 2016;
c)per gli altri stabilimenti, entro due anni dalla data dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento;
d)in occasione del riesame periodico di cui al comma 8, lettere a) e b).
7.Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha gia' trasmesso all'autorita' competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate.
Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.
8.Il gestore, fermo restando l'obbligo di riesame biennale di cui all'articolo 14, comma 4, riesamina il rapporto di sicurezza:
a)almeno ogni cinque anni;
b)nei casi previsti dall'articolo 18;
c)a seguito di un incidente rilevante nel proprio stabilimento e in qualsiasi altro momento, su iniziativa propria o su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o del CTR, qualora fatti nuovi lo giustifichino o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti, per esempio, dall'analisi degli incidenti o, nella misura del possibile, dei «quasi incidenti» e dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli, o a seguito di modifiche legislative o dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto.
9.Il gestore comunica immediatamente al CTR se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 8 comporti o meno una modifica dello stesso e, in caso affermativo, trasmette tempestivamente a tale autorita' il rapporto di sicurezza aggiornato o le sue parti aggiornate.
Note all'art. 15:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della direttiva 2012/18/UE, si veda nelle note alle premesse.
2.Il rapporto di sicurezza, di cui il documento previsto all'articolo 14, comma 1, e' parte integrante, deve dimostrare che:
a)il gestore ha messo in atto, secondo gli elementi dell'allegato 3, come specificati nelle linee guida di cui all'allegato B, la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione;
b)sono stati individuati i pericoli di incidente rilevante e i possibili scenari di incidenti rilevanti e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente;
c)la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili nonche', per gli stabilimenti di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c), sono state previste anche le misure complementari;
d)sono stati predisposti i piani d'emergenza interna e sono stati forniti al Prefetto gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterna;
e)sono state fornite all'autorita' competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all'insediamento di nuove attivita' o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.
3.Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati di cui all'allegato 2 ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto.
4.I criteri, i dati e le informazioni occorrenti per la redazione del rapporto di sicurezza, i criteri per l'adozione di misure specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonche' i criteri per la valutazione del rapporto medesimo da parte dell'autorita' competente sono definiti all'allegato C.
5.Al fine di semplificare le procedure e purche' ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo, la documentazione predisposta in attuazione di altre norme di legge o di regolamenti comunitari, puo' essere utilizzata per costituire il rapporto di sicurezza.
6.Il rapporto di sicurezza e' inviato, anche per via telematica, al CTR di cui all'articolo 10, nei seguenti termini:
a)per i nuovi stabilimenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, nella versione definitiva prima dell'avvio dell'attivita' oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
b)per gli stabilimenti preesistenti, entro il 1° giugno 2016;
c)per gli altri stabilimenti, entro due anni dalla data dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento;
d)in occasione del riesame periodico di cui al comma 8, lettere a) e b).
7.Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha gia' trasmesso all'autorita' competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate.
Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.
8.Il gestore, fermo restando l'obbligo di riesame biennale di cui all'articolo 14, comma 4, riesamina il rapporto di sicurezza:
a)almeno ogni cinque anni;
b)nei casi previsti dall'articolo 18;
c)a seguito di un incidente rilevante nel proprio stabilimento e in qualsiasi altro momento, su iniziativa propria o su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o del CTR, qualora fatti nuovi lo giustifichino o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti, per esempio, dall'analisi degli incidenti o, nella misura del possibile, dei «quasi incidenti» e dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli, o a seguito di modifiche legislative o dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto.
9.Il gestore comunica immediatamente al CTR se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 8 comporti o meno una modifica dello stesso e, in caso affermativo, trasmette tempestivamente a tale autorita' il rapporto di sicurezza aggiornato o le sue parti aggiornate.
Note all'art. 15:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della direttiva 2012/18/UE, si veda nelle note alle premesse.