funzioni della regione

Art. 7. Funzioni della Regione1.La Regione o il soggetto da essa designato relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore:
a)predispone il piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
b)si esprime, ai sensi dell'articolo 19, al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;
c)fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5 e all'articolo 27, comma 13;
d)disciplina le modalita' anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'articolo 30.
2.La Regione o il soggetto da essa designato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, fermo restando il supporto tecnico scientifico dell'agenzia regionale per l'ambiente territorialmente competente, puo' stipulare apposita convenzione con la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio.
Entrata in vigore il 14 luglio 2015
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