sanzioni

Art. 28. Sanzioni1.Il gestore che omette di presentare la notifica di cui all'articolo 13, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 o di redigere il documento di cui all'articolo 14, entro i termini previsti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda da euro quindicimila a euro novantamila.
2.Il gestore che omette di presentare le informazioni di cui all'articolo 13, comma 4, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro diecimila a euro sessantamila.
3.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il gestore che non adempie alle prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o alle eventuali misure integrative prescritte dall'autorita' competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 27, o che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 25, comma 1, per il caso di accadimento di incidente rilevante, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centoventimila.
4.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il gestore che non attua il sistema di gestione di cui all'articolo 14, comma 5, e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro quindicimila a euro novantamila.
5.Il gestore che non aggiorna, in conformita' all'articolo 18, il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 o il documento di cui all'articolo 14, comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda di euro venticinquemila.
6.Il gestore che non effettua gli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 3, e all'articolo 20, commi 1, 3 e 4, e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila ad euro novantamila. Secondo quanto previsto all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla irrogazione della predetta sanzione provvede, in caso di violazione dell'obbligo di cui agli articoli 19, comma 3 e 20, comma 4, il Prefetto e, nel caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 20, commi 1 e 3, il CTR territorialmente competente, tramite la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera c). Alla predetta sanzione non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7.Alla violazione di cui all'articolo 23, comma 5, si applica la pena prevista all'articolo 623 del Codice penale.
8.Fatta salva la responsabilita' penale, qualora si accerti che la notifica o il rapporto di sicurezza o le informazioni previste agli articoli 13 comma 4, 19 comma 3, 20 comma 4, 22 comma 8, 25 comma 1, non siano stati presentati o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorita' competente anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 27, il CTR, per gli stabilimenti di soglia superiore, o, per gli stabilimenti di soglia inferiore, la regione o il soggetto da essa designato, procede comunque a diffidare il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza e' ordinata la sospensione dell'attivita' per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate il CTR o la regione, o il soggetto da essa designato, secondo la propria competenza, ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto o di una parte di esso.
Note all'art. 28:
- Il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.».
- Il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gia' citato nelle note al presente articolo, cosi' recita:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.».
- Il testo dell'art. 623 del Codice penale, cosi' recita:
«Art. 623 (Rivelazione di segreti scientifici o industriali). - Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, e' punito con la reclusione fino a due anni.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».
Entrata in vigore il 14 luglio 2015

Sentenze10


  • 1. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-06-11, n. 202400930
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    • competenza sindacale·
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    • tutela dell'ambiente

  • 3. TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-05-26, n. 202206853
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
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    • revoca di ordinanza di sospensione·
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    • sospensione dell'attività industriale·
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  • 4. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-02-21, n. 202202008
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    • art. 17, comma 3, D.Lgs. 105/2015·
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  • 5. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-06-23, n. 202100498
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    • interpretazione della direttiva 2012/18/UE·
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