consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale

Art. 24. Consultazione pubblica
e partecipazione al processo decisionale1.Il pubblico interessato deve essere tempestivamente messo in grado di esprimere il proprio parere sui singoli progetti specifici nei seguenti casi:
a)elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 22 del presente decreto;
b)modifiche di stabilimenti di cui all'articolo 18, qualora tali modifiche siano soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio di cui all'articolo 22;
c)creazione di nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti qualora l'ubicazione o gli insediamenti o le infrastrutture possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di controllo dell'urbanizzazione di cui all'articolo 22.
2.In caso di progetti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il parere di cui al comma 1 e' espresso nell'ambito di tale procedimento, con le modalita' stabilite dalle regioni o dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo le rispettive competenze.
3.Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma 1, il Comune ove ha sede l'intervento, all'avvio, da parte del Comune medesimo o di altro soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, del relativo procedimento o al piu' tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, informa il pubblico interessato, attraverso mezzi di comunicazione elettronici, pubblici avvisi o in altra forma adeguata, sui seguenti aspetti:
a)l'oggetto del progetto specifico;
b)se del caso, il fatto che il progetto e' soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale in ambito nazionale o transfrontaliero o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b);
c)i dati identificativi delle autorita' competenti responsabili del rilascio del titolo abilitativo edilizio, da cui possono essere ottenute informazioni in merito e a cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonche' indicazioni sui termini per la trasmissione di tali osservazioni o quesiti;
d)le possibili decisioni in ordine al progetto oppure, ove disponibile, la proposta del provvedimento che conclude la procedura di rilascio del titolo abilitativo edilizio;
e)l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni relative al progetto e le modalita' con le quali esse sono rese disponibili;
f)i dettagli sulle modalita' di partecipazione e consultazione del pubblico.
4.Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma 1, il Comune provvede affinche', con le modalita' e secondo i termini di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il pubblico interessato abbia accesso:
a)ai principali rapporti e pareri pervenuti all'autorita' competente nel momento in cui il pubblico interessato e' informato ai sensi del comma 3;
b)alle informazioni diverse da quelle previste al comma 3, che sono pertinenti ai fini della decisione in questione e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato e' stato informato conformemente al suddetto comma.
5.Il pubblico interessato puo' esprimere osservazioni e pareri entro 60 giorni dalle comunicazioni di cui al comma 3 e gli esiti delle consultazioni svolte ai sensi del medesimo comma 1 sono tenuti nel debito conto ai fini dell'adozione del provvedimento finale da parte del Comune o di altra amministrazione competente.
6.Il Comune, o altro soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, a seguito della conclusione del procedimento di cui al comma 1, mette a disposizione del pubblico attraverso mezzi di comunicazione elettronici, pubblici avvisi o in altra forma adeguata:
a)il contenuto del provvedimento finale e le motivazioni su cui e' fondato, compresi eventuali aggiornamenti successivi;
b)gli esiti delle consultazioni tenute prima dell'adozione del provvedimento finale e una spiegazione delle modalita' con cui si e' tenuto conto di tali esiti.
7.Il pubblico deve avere l'opportunita' di partecipare tempestivamente ed efficacemente alla preparazione, modifica o revisione di piani o programmi generali relativi alle questioni di cui al comma 1, lettere a)o c), avvalendosi delle procedure di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Ove pertinente, il pubblico si avvale a tal fine delle procedure di consultazione previste per la formazione degli strumenti urbanistici.
Nel caso di piani o programmi soggetti a valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE si applicano le procedure di partecipazione del pubblico previste dalla suddetta direttiva.
Note all'art. 24:
- Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, si veda nelle note all'art. 23.
- Il testo dell'art. 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario n. 96, cosi' recita:
«Art. 3-sexies (Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo). - 1.
In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, puo' accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.
1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si applichi l'art. 6, comma 2, del presente decreto, l'autorita' competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.
1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorita' procedente da' avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorita' competente, delle sedi ove puo' essere presa visione del piano o programma e delle modalita' dettagliate per la loro consultazione.
1-quater. L'autorita' competente mette altresi' a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.
1-quinquies Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque puo' prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorita' competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.
1-sexies. L'autorita' procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano o programma.
1-septies. Il piano o programma, dopo che e' stato adottato, e' pubblicato nel sito web dell'autorita' competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorita' stessa da' conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresi' informazioni sulla partecipazione del pubblico.».
- La direttiva 2001/42/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 2001, n. L 197.
Entrata in vigore il 14 luglio 2015

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