obblighi generali del gestore

Art. 12. Obblighi generali del gestore1.Il gestore e' tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.
2.Il gestore e' tenuto a dimostrare in qualsiasi momento alle autorita' competenti e di controllo, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli, l'adozione di tutte le misure necessarie previste dal presente decreto legislativo.
Entrata in vigore il 14 luglio 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi