piano di emergenza interna

Art. 20. Piano di emergenza interna1.Per tutti gli stabilimenti di soglia superiore il gestore e' tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interna da adottare nello stabilimento nei seguenti termini:
a)per i nuovi stabilimenti, prima di iniziare l'attivita' oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
b)per gli stabilimenti preesistenti, entro il 1° giugno 2016, a meno che il piano di emergenza interna predisposto anteriormente a tale data, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e le informazioni che vi sono contenute nonche' le informazioni di cui al comma 4 siano conformi a quanto previsto dal presente articolo e siano rimaste invariate;
c)per gli altri stabilimenti entro un anno dalla data dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento.
2.Il piano di emergenza interna contiene almeno le informazioni di cui all'allegato 4, punto 1, ed e' predisposto allo scopo di:
a)controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b)mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c)informare adeguatamente i lavoratori, e i servizi o le autorita' locali competenti;
d)provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
3.Il piano di emergenza interna e' riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
4.Il gestore trasmette alla autorita' competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterna, entro gli stessi termini di cui al comma 1, tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza di cui all'articolo 21.
5.La consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, di cui ai commi 1 e 3, e' effettuata con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6.Per tutti gli stabilimenti di soglia inferiore le eventuali emergenze all'interno dello stabilimento connesse con la presenza di sostanze pericolose sono gestite secondo le procedure e le pianificazioni predisposte dal gestore nell'ambito dell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14, comma 5 e all'allegato 3.
Note all'art. 20:
- Per i riferimenti normativi alla direttiva 2012/18/UE, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si veda nelle note all'art. 4.
Entrata in vigore il 14 luglio 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi