Art 31
Art. 31.
Indennita' una tantum per i lavoratori dipendenti
1.Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilita', e' riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennita' una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennita' e' riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18. ((6))2.L'indennita' una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di piu' rapporti di lavoro.
3.L'indennita' di cui al comma 1 non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
4.Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1 e' compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
5.Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
-------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 9 agosto 2022, n. 115 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "L'indennita' di cui all'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiche' interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS".
Indennita' una tantum per i lavoratori dipendenti
1.Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilita', e' riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennita' una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennita' e' riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18. ((6))2.L'indennita' una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di piu' rapporti di lavoro.
3.L'indennita' di cui al comma 1 non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
4.Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1 e' compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
5.Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
-------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 9 agosto 2022, n. 115 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "L'indennita' di cui all'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiche' interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS".
Giurisprudenza • 3
1. Trib. Roma, sentenza 01/02/2024, n. 1188Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 1 febbraio 2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 31376/2023 R.G, vertente TRA , elettivamente domiciliata in Roma, via dei Platani n. 82, presso lo studio degli avv. ti Parte_1 Vincenzo Russo e Jolanda Palumbo, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale allegata al ricorso. Ricorrente E Controparte_1 Convenuta-contumace Conclusioni: come da ricorso e verbale dell'odierna udienza RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con ricorso depositato in via telematica …Leggi di più...
2. Trib. Foggia, sentenza 16/01/2024, n. 152Provvedimento: TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO all'udienza del 16 gennaio 2024 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 ter c.p.c. il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 8356/2022 r.g.l. promossa da MO OR rappresentato e difeso per delega rilasciata su foglio separato allegato al ricorso dall'avv. Caterina Di Biase presso lo studio della quale in Orta Nova (FG) Via Solferino n. 40 è elettivamente domiciliata ricorrenti nei confronti di INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del …Leggi di più...
3. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-12-11, n. 202422405Provvedimento: Pubblicato il 11/12/2024 N. 22405/2024 REG.PROV.COLL. N. 12577/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 12577 del 2023, proposto da Società Italiana per la Gestione e l'Amministrazione del personale - Sigap Italpaghe S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in un primo momento, dall'avvocato Marina Chiarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giacomo Giri 30, e, in corso di …Leggi di più...- art. 108 d.lgs. 50/2016·
- art. 1218 c.c.·
- art. 1455 c.c.·
- art. 213 d.lgs. 50/2016·
- art. 31 d.lgs. 50/2016·
- casellario informatico contratti pubblici·
- conflitto di interessi·
- delega verifica inadempimenti·
- doveri di correttezza e buona fede·
- elementi di straordinarietà·
- grave inadempimento·
- motivazione provvedimento amministrativo·
- principio del contraddittorio·
- risoluzione contrattuale·
- utilità notizia