disposizioni transitorie

Art. 57. Disposizioni transitorie1.Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1.
3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2022, N. 122)).
Entrata in vigore il 19 agosto 2022
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