Art 1
Art. 1.
In tutti gli affari civili e penali che si trattano negli uffici giudiziari del Regno, deve usarsi esclusivamente la lingua italiana.
La presentazione di istanze, atti, ricorsi e scritture in genere compilati in lingua diversa dalla italiana, si ha come non avvenuta, e non giova neppure a impedire la decorrenza dei termini.
I verbali, le perizie, le requisitorie, le decisioni e tutti gli atti e provvedimenti in genere, che comunque abbiano attinenza alla giustizia civile e penale redatti in lingua diversa dalla italiana, sono nulli.
Non saranno iscritti nelle liste dei giurati coloro che non sono in grado di comprendere l'italiano.
In tutti gli affari civili e penali che si trattano negli uffici giudiziari del Regno, deve usarsi esclusivamente la lingua italiana.
La presentazione di istanze, atti, ricorsi e scritture in genere compilati in lingua diversa dalla italiana, si ha come non avvenuta, e non giova neppure a impedire la decorrenza dei termini.
I verbali, le perizie, le requisitorie, le decisioni e tutti gli atti e provvedimenti in genere, che comunque abbiano attinenza alla giustizia civile e penale redatti in lingua diversa dalla italiana, sono nulli.
Non saranno iscritti nelle liste dei giurati coloro che non sono in grado di comprendere l'italiano.