Allegato I.7-art. 30

Articolo 30.
Cronoprogramma.

1. Il progetto esecutivo e' corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonche' di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione. Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
3. Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilita', secondo quanto previsto dal codice, il cronoprogramma e' presentato dal concorrente insieme con l'offerta.
4. Per i lavori complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, e', inoltre, predisposto, sulla base del computo metrico estimativo di cui all'articolo31, un modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento attraverso l'utilizzo della metodologia di cui alla norma UNI ISO 21500 relativa alle strutture analitiche di progetto, secondo la seguente articolazione:
a)sistema delle esigenze e dei requisiti a base del progetto; b)elementi che compongono il progetto; c)elenco completo delle attivita' da svolgere ai fini della realizzazione dell'intervento; d)definizione delle tempistiche di ciascuna delle attivita'.
5. A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento puo' essere associato l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, nonche' di tecniche specifiche di gestione integrata dell'intervento.
Entrata in vigore il 31 marzo 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi