Allegato I.7-art. 6
Articolo
6.
Progetto di fattibilita' tecnico-economica.
1. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica, di seguito «PFTE», costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettivita'.
2. Il PFTE e' elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andra' inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine ci si puo' avvalere, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, di modelli informativi digitali dello stato dei luoghi, eventualmente configurato anche in termini geospaziali (Geographical Information System - GIS).
3. Durante la fase di progettazione di fattibilita' tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unita' ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell'esistente.
4. La preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione:
a)dell'assetto geometrico-spaziale dell'opera (localizzazione sul territorio); b)degli aspetti funzionali dell'opera; c)delle tipologie fondazionali e strutturali (in elevazione) dell'opera medesima; d)della eventuale interferenza con il patrimonio culturale e archeologico; e)delle misure di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sui contesti archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunita' locale tramite opere di conservazione o dislocazione; f)di una previsione di spesa attendibile.
5. Il PFTE tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto fisico di intervento, limitando le modifiche del naturale andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i movimenti terra) salvaguardando, altresi', l'officiosita' idraulica dei corsi d'acqua (naturali e artificiali) interferiti dall'opera, l'idrogeologia del sottosuolo e la stabilita' geotecnica dei circostanti rilievi naturali e dei rilevati artificiali.
6. Nella redazione del PFTE deve aversi particolare riguardo:
a) alla compatibilita' ecologica della proposta progettuale, privilegiando l'utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;
b) alla adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della comunita' nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico;
c) all'adozione di principi di progettazione bioclimatica e di "sistemi passivi" che consentano di migliorare il bilancio energetico dell'edificio, nell'ottica di una sostenibilita' complessiva dell'intervento stesso;
d) all'utile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualita' di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;
e) alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di "fine vita";
f) alla ispezionabilita' e manutenibilita' dell'opera, anche avvalendosi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice; g)all'adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalita' di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell'opera, privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati. 7.Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento e', in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:
a)relazione generale; b)relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici; c)relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate; d)studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»; e)relazione di sostenibilita' dell'opera; f)rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare; g)modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice; h)elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti; i)computo estimativo dell'opera; l)quadro economico di progetto; m)piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato; n)cronoprogramma; o)piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento puo' essere supportato da modelli informativi; p)capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterra' al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi; q)piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione puo' essere supportato da modelli informativi; r)piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale; s)per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale; t)piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente. Qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica fosse supportata dai metodi e strumenti informativi delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, sono definiti, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti indicati dagli articoli da 7 a 19 del presente allegato.
Progetto di fattibilita' tecnico-economica.
1. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica, di seguito «PFTE», costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettivita'.
2. Il PFTE e' elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andra' inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine ci si puo' avvalere, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, di modelli informativi digitali dello stato dei luoghi, eventualmente configurato anche in termini geospaziali (Geographical Information System - GIS).
3. Durante la fase di progettazione di fattibilita' tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unita' ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell'esistente.
4. La preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione:
a)dell'assetto geometrico-spaziale dell'opera (localizzazione sul territorio); b)degli aspetti funzionali dell'opera; c)delle tipologie fondazionali e strutturali (in elevazione) dell'opera medesima; d)della eventuale interferenza con il patrimonio culturale e archeologico; e)delle misure di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sui contesti archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunita' locale tramite opere di conservazione o dislocazione; f)di una previsione di spesa attendibile.
5. Il PFTE tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto fisico di intervento, limitando le modifiche del naturale andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i movimenti terra) salvaguardando, altresi', l'officiosita' idraulica dei corsi d'acqua (naturali e artificiali) interferiti dall'opera, l'idrogeologia del sottosuolo e la stabilita' geotecnica dei circostanti rilievi naturali e dei rilevati artificiali.
6. Nella redazione del PFTE deve aversi particolare riguardo:
a) alla compatibilita' ecologica della proposta progettuale, privilegiando l'utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;
b) alla adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della comunita' nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico;
c) all'adozione di principi di progettazione bioclimatica e di "sistemi passivi" che consentano di migliorare il bilancio energetico dell'edificio, nell'ottica di una sostenibilita' complessiva dell'intervento stesso;
d) all'utile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualita' di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;
e) alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di "fine vita";
f) alla ispezionabilita' e manutenibilita' dell'opera, anche avvalendosi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice; g)all'adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalita' di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell'opera, privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati. 7.Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento e', in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:
a)relazione generale; b)relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici; c)relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate; d)studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»; e)relazione di sostenibilita' dell'opera; f)rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare; g)modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice; h)elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti; i)computo estimativo dell'opera; l)quadro economico di progetto; m)piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato; n)cronoprogramma; o)piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento puo' essere supportato da modelli informativi; p)capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterra' al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi; q)piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione puo' essere supportato da modelli informativi; r)piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale; s)per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale; t)piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente. Qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica fosse supportata dai metodi e strumenti informativi delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, sono definiti, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti indicati dagli articoli da 7 a 19 del presente allegato.
1. TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2023-12-13, n. 202318901Provvedimento:Leggi di più...- annullamento decreto di esclusione da bando·
- compensazione spese processuali·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- enti del Terzo settore·
- favor partecipationis·
- graduatoria definitiva progetti esecutivi·
- interpretazione clausole contrattuali·
- iscrizione in registri di settore·
- iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)·
- normativa transitoria d.lgs. 117/2017·
- principio di tassatività delle cause di esclusione·
- requisiti soggettivi di partecipazione·
- violazione art. 3 bando Fermenti
2. TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2023-12-13, n. 202318903Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- compensazione delle spese processuali·
- decadenza da finanziamento·
- ente del Terzo settore·
- iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)·
- legittimo affidamento·
- principio di buona fede e correttezza·
- requisiti soggettivi di partecipazione a bando·
- violazione art. 101 d.lgs. n. 117/2017·
- violazione art. 10 bis l. n. 241/1990·
- violazione art. 21 nonies l. n. 241/1990
3. TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-10-01, n. 202402533Provvedimento:Leggi di più...- amministrazione condivisa·
- art. 118 comma 4 Cost.·
- art. 55 del Cts·
- art. 6 del D.Lgs. n. 36 del 2023·
- co-progettazione·
- co-programmazione·
- criteri di attribuzione del punteggio·
- direttiva UE n. 24 del 2014·
- diritti inviolabili dell'uomo·
- D.Lgs. n. 117 del 2017 (codice del terzo settore)·
- misure cautelari·
- parere Consiglio di Stato n. 802 del 2022·
- principio di sussidiarietà·
- principio di trasparenza·
- procedura di co-progettazione·
- requisiti di ammissione alla gara·
- rinuncia alle misure cautelari·
- segretezza delle offerte·
- sentenza Corte Costituzionale n. 131 del 2020·
- sospensione della determinazione dirigenziale·
- terzo settore·
- transitorietà delle ONLUS nel RUNTS·
- usucapione·
- valutazione delle proposte progettuali
4. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2024-05-10, n. 202400325Provvedimento:Leggi di più...- annullamento aggiudicazione appalto·
- appalti pubblici·
- attestazione SOA·
- difetto di istruttoria·
- par condicio competitor·
- procedura negoziata senza bando·
- reintegrazione in forma specifica·
- requisiti di qualificazione degli operatori economici·
- rinnovo dell'attestazione SOA·
- risarcimento danni·
- subappalto·
- violazione art. 16 comma 5 Allegato II.12 D.lgs. 36/2023·
- violazione art. 6.2 Disciplinare di gara
5. TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-05-03, n. 202400310Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di avviso pubblico·
- art. 55 d.lgs. 117/2017·
- carenza di motivazione·
- concorrenza e appalti pubblici·
- condanna alle spese di lite·
- co-progettazione·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- enti del terzo settore·
- graduatoria dei progetti·
- gratuità dei servizi·
- oscuramento dei dati personali·
- par condicio competitorum·
- principio di sussidiarietà orizzontale·
- requisiti di partecipazione·
- ricorsi amministrativi·
- trasparenza e buon governo·
- usucapione orizzontale·
- violazione di legge