direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti
Art. 114. Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti
1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture e' diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualita' delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformita' e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che puo' essere coadiuvato, in relazione alla complessita' dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o piu' direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9.
3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, e' preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformita' al progetto e al contratto.
4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non puo' svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalita' previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilita' per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.
5. L'allegato II.14 stabilisce le attivita' e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all'allegato I.9. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.14 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l'attivita' di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalita' specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l'incarico e' affidato con le modalita' previste dal codice.
7. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o piu' direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessita' dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformita' ai documenti contrattuali.
8. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualita' o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.
9. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attivita' di direzione dell'esecuzione, si applica il comma 6.
10. Per i contratti di servizi e forniture individuati ai sensi del comma 8, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, puo' nominare uno o piu' assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'allegato II.14.
1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture e' diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualita' delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformita' e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che puo' essere coadiuvato, in relazione alla complessita' dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o piu' direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9.
3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, e' preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformita' al progetto e al contratto.
4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non puo' svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalita' previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilita' per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.
5. L'allegato II.14 stabilisce le attivita' e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all'allegato I.9. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.14 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l'attivita' di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalita' specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l'incarico e' affidato con le modalita' previste dal codice.
7. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o piu' direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessita' dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformita' ai documenti contrattuali.
8. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualita' o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.
9. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attivita' di direzione dell'esecuzione, si applica il comma 6.
10. Per i contratti di servizi e forniture individuati ai sensi del comma 8, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, puo' nominare uno o piu' assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'allegato II.14.