(composizione del comitato esecutivo).

Art. 6. (Composizione del comitato esecutivo).1.Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"Il comitato esecutivo e presieduto dal presidente dell'Istituto ed e composto, oltre che dal presidente e dai due vicepresidenti, dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:
1) sei consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti;
2) due consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro;
3) due consiglieri scelti per turni biennali tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi;
4) i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio di amministrazione".
Nota all'art. 6, comma 1:
Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 639/1970, come modificato dalla presente legge, e il seguente:
"Art. 6. - Il comitato esecutivo e presieduto dal presidente dell'Istituto ed e composto, oltre che dal presidente e dai due vice-presidenti, dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:
1) sei consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti;
2) due consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro;
3) due consiglieri scelti per turni biennali tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi;
4) i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio di amministrazione.
I membri di cui ai precedenti numeri sono scelti dal consiglio di amministrazione mediante votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta per tutti i membri la prescritta maggioranza di voti".
Entrata in vigore il 13 marzo 1989

Sentenze1

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi