Art 2

Art. 2.1.Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unita' immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione avverra' sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditivita' media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avra' effetto dal 1 gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all' articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 , le tariffe d'estimo e le rendite gia' determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi1-bise1-terdel presente articolo, con il decreto legislativo di cui all' articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , si applicano dal 1 gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991 , pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992 , pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono dedurre dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la differenza tra il reddito dei fabbricati determinato sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali, dichiarato per il periodo di imposta precedente, e quello determinato sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568. Tale disposizione si applica anche con riferimento ai fabbricati i cui redditi hanno concorso a formare il reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (9)
1-bis. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale e' compreso il territorio comunale, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione ad una o piu' categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonche' alla delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 , entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del ricorso. (4)
1-ter. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale e' ammessa, entro trenta giorni, da parte dell' Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale, che decide ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 , entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.
1-quater.In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui al comma 1-bis entro il termine ivi previsto, nonche' sui ricorsi presentati dai comuni di cui al comma 1-ter entro il termine ivi previsto, i predetti ricorsi si considerano accolti.
1-quinquies.Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari ovvero gia' acquisiti dall' anagrafe tributaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni .
1-sexies.COMMA ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1999, N. 28.
1-septies.Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti le condizioni, le modalita' ed i termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, nonche' delle volture in maniera automatica, e sono altresi' stabiliti le procedure, i sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale presentazione su supporto informatico o per via telematica. Le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti censiti in catasto sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52 .
1-octies.Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I compiti delle commisioni censuarie distrettuali sono trasferiti alle commissioni censuarie provinciali di cui all'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972. Ai componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila. ((22))1-novies.Al quarto comma dell' articolo 19 del decreto del del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 , e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "Uno dei due membri supplenti puo' assumere le funzioni di vicepresidente".
1-decies.All' onere derivante dall'attuazione del comma 1-octies, valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l' anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli esercizi successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-undecies.Le variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonche' dalla revisione generale delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui al presente articolo, daranno luogo a corrispondenti variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali, di cui all' articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , a partire dall'esercizio successivo a quello in cui entra in vigore il decreto legislativo di modifica delle tariffe d'estimo e delle rendite, adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, ovvero il decreto del Ministro delle finanze di revisione generale di cui al comma 1 del presente articolo.
2.La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unita' immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1, primo e secondo periodo.
3.Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269 , nonche' per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonche' di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unita' immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990.
4.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 MARZO 1993, N. 75.
5.COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44. (17)
---------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 9 ottobre 1993, n. 405, convertito senza modificazioni dalla L.10 novembre 1993, n. 457 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I ricorsi tempestivamente presentati ai sensi dell'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non decisi per mancata costituzione delle commissioni censuarie provinciali alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono accolti. Nel termine di trenta giorni a decorrere dalla predetta data, e' ammessa, da parte del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, la presentazione di ricorsi presso la commissione censuaria centrale la quale decide con le modalita' di cui al comma 1- ter del suindicato articolo 2." ---------------AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 349 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che " Il termine del 1 gennaio 1995, previsto dall'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per l'efficacia della revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unita' immobiliari urbane e dei criteri di classamento, e' prorogato al 1 gennaio 1997. " ---------------AGGIORNAMENTO (17)
La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 74, comma 6) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette e' inclusa anche l'imposta comunale sugli immobili (ICI)." ---------------AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 e' abrogato l'ultimo periodo del comma 1-octies del presente articolo.
Entrata in vigore il 13 gennaio 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi