Art 12

Art. 12.1.Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non e' superiore a lire (( 600.000 )), il concessionario della riscossione puo' procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25 ; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva.
2.Nei casi in cui e' previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , anche il diritto di notifica, in favore del concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in misura pari a quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202 .
3.Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione scadute nei mesi di settembre e novembre 1991, nonche' nei mesi di nell'anno 1992 e nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1993 , ferma restando la validita' degli atti gia' compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , decorrono dal 1 luglio 1993.
4.Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 62, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dilazione e' usufruibile anche sui versamenti diretti se il decreto di concessione della dilazione viene emesso successivamente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 72 del presente decreto per la rata cui la dilazione si riferisce.";
b)all'articolo 78, le parole: "il concessionario deve dimostrare" sono sostituite dalle seguenti: "il concessionario, anche nei casi in cui si e' avvalso della facolta' prevista all'articolo 51, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , deve dimostrare".
5.Per le infrazioni, diverse da quelle di cui al comma 5-ter del presente articolo, commesse dai concessionari del servizio riscossioni dei tributi nel periodo compreso tra il 1›gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1992, non si fa luogo all'irrogazione delle sanzioni e delle pene pecuniarie previste dal capo I del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , qualora i soggetti interessati presentino, entro il 30 aprile 1993, alla competente Intendenza di finanza, domanda di definizione per ciascuna concessione gestita con contestuale pagamento di una somma di lire tre milioni per ciascun anno di gestione o frazione di esso.(9a)
5-bis.Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi per oggetto le sanzioni e le pene pecuniarie di cui al comma 5 possono essere definite, entro il 30 aprile 1993, mediante il pagamento del 10 per cento delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate, fermo restando che, per ciascun anno di gestione in cui le infrazioni sono state accertate, il pagamento non potra' essere inferiore a lire quattro milioni.(9a)
5-ter.Per le infrazioni riguardanti i versamenti continuano ad applicarsi, per il periodo compreso tra il 1 maggio 1990 ed il 31 dicembre 1992, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 , sempreche' le relative regolarizzazioni siano effettuate entro il 30 aprile 1993.
Per il ritardato versamento e' dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo.(9a)
5-quater.Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 aprile 1993 non si fa luogo alla notificazione dei provvedimenti di irrogazione di interessi, sanzioni e pene pecuniarie per le infrazioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter. Le definizioni e le regolarizzazioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dare luogo a rimborsi delle maggiori sanzioni, pene pecuniarie ed interessi gia' corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.(9a)
5-quinquies.Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 10 aprile 1993, saranno stabilite le modalita' di applicazione del presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (9a)
La L. 8 agosto 1995, n. 349 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che " Le disposizioni, contenute nell'articolo 12, commi da 5a 5-quater, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, continuano ad applicarsi fino al 31 ottobre 1995 relativamente al periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 28 febbraio 1995 e secondo le modalita' stabilite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 23 aprile 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1993, n. 96. A tal fine le date del 24 marzo, giorno di entrata in vigore della legge 24 marzo 1993, n. 75, e del 30 aprile 1993 previste dai citati articoli 12, commi da 5 a 5-quater, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 1993, e 5 del citato decreto ministeriale 23 aprile 1993 sono differite rispettivamente, a quella di entrata in vigore della presente legge ed al 31 ottobre 1995; la misura delle somme da versare per la definizione di cui ai commi 5 e 5-bis e' triplicata."
Entrata in vigore il 31 dicembre 1996

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