effetti del riconoscimento

Art. 13. Effetti del riconoscimento1.Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso della formazione e delle qualifiche professionali.
2.Resta salvo il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai rapporti di pubblico impiego e per l'esercizio di professioni nei casi previsti dagli articoli 48, 55 e 66 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea.
3.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, del Ministro interessato e del Ministro del tesoro, sono individuati i rapporti e le qualifiche di pubblico impiego ai quali i cittadini comunitari sono ammessi a parita' di condizioni con i cittadini italiani.
4.Alla individuazione si provvede secondo criteri conformi alla interpretazione dell'art. 48, ultimo comma, del trattato CEE risultante dalle sentenze che la Corte di giustizia delle Comunita' europee emette.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1992
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