riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella comunita' europea
Art. 1. Riconoscimento dei titoli di formazione professionale
acquisiti nella Comunita' europea1.Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunita' europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione.
2.Il riconoscimento e' concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui e' abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al precedente comma.
3.I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una universita' o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione.
4.Se la formazione e' stata acquisita, per una durata superiore a un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunita' europea, il riconoscimento e' ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica, oltre al possesso del titolo formale, che il richiedente e' in possesso di una esperienza professionale di tre anni.
acquisiti nella Comunita' europea1.Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunita' europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione.
2.Il riconoscimento e' concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui e' abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al precedente comma.
3.I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una universita' o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione.
4.Se la formazione e' stata acquisita, per una durata superiore a un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunita' europea, il riconoscimento e' ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica, oltre al possesso del titolo formale, che il richiedente e' in possesso di una esperienza professionale di tre anni.