azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini
Art. 4. Azione popolare, diritti di accesso
e di informazione dei cittadini1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )).
2.L'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n.241, e' sostituito
dal seguente: "Art. 23 - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24".
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )).
e di informazione dei cittadini1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )).
2.L'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n.241, e' sostituito
dal seguente: "Art. 23 - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24".
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )).