vigilanza governativa
Art. 11. Vigilanza governativa1.Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sull'attivita' dell'E.N.A.C.
2.In particolare, compete al Ministro dei trasporti e della navigazione:
a)emanare le direttive generali per la programmazione dell'attivita' dell'Ente;
b)stabilire gli indirizzi generali in materia di politica tariffaria;
c)approvare le proposte di pianificazione e di sviluppo del sistema aeroportuale nazionale;
d)vigilare che l'attivita' dell'Ente corrisponda ai fini pubblico - istituzionali e si attui con criteri di efficacia, efficienza, economia e sicurezza, nel rispetto delle direttive generali impartite ed in conformita' agli impegni assunti con il contratto di programma;
e)sciogliere gli organi di amministrazione e nominare un commissario straordinario per la gestione dell'Ente in caso di gravi e reiterate violazioni, accertate nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera d).
3.Le delibere del consiglio di amministrazione aventi un rilevante contenuto strategico o programmatico, i provvedimenti concernenti la definizione delle piante organiche ed il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali, i provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare divengono efficaci se il Ministro dei trasporti e della navigazione non ne chiede il riesame entro venti giorni dalla loro ricezione, ovvero, in tale ipotesi, qualora il consiglio di amministrazione confermi la deliberazione a maggioranza assoluta. In ogni caso, il Ministro dei trasporti e della navigazione annulla le delibere in contrasto con gli indirizzi di politica generale del Governo o con le disposizioni contenute nel contratto di programma.
4.Sono sottoposte all'approvazione delle competenti autorita' vigilanti le modifiche dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilita', le partecipazioni a societa', enti e consorzi, gli accordi con organismi internazionali, nonche' i bilanci di esercizio.
2.In particolare, compete al Ministro dei trasporti e della navigazione:
a)emanare le direttive generali per la programmazione dell'attivita' dell'Ente;
b)stabilire gli indirizzi generali in materia di politica tariffaria;
c)approvare le proposte di pianificazione e di sviluppo del sistema aeroportuale nazionale;
d)vigilare che l'attivita' dell'Ente corrisponda ai fini pubblico - istituzionali e si attui con criteri di efficacia, efficienza, economia e sicurezza, nel rispetto delle direttive generali impartite ed in conformita' agli impegni assunti con il contratto di programma;
e)sciogliere gli organi di amministrazione e nominare un commissario straordinario per la gestione dell'Ente in caso di gravi e reiterate violazioni, accertate nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera d).
3.Le delibere del consiglio di amministrazione aventi un rilevante contenuto strategico o programmatico, i provvedimenti concernenti la definizione delle piante organiche ed il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali, i provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare divengono efficaci se il Ministro dei trasporti e della navigazione non ne chiede il riesame entro venti giorni dalla loro ricezione, ovvero, in tale ipotesi, qualora il consiglio di amministrazione confermi la deliberazione a maggioranza assoluta. In ogni caso, il Ministro dei trasporti e della navigazione annulla le delibere in contrasto con gli indirizzi di politica generale del Governo o con le disposizioni contenute nel contratto di programma.
4.Sono sottoposte all'approvazione delle competenti autorita' vigilanti le modifiche dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilita', le partecipazioni a societa', enti e consorzi, gli accordi con organismi internazionali, nonche' i bilanci di esercizio.