Art 5

Art. 5.
Il passaggio dal profilo professionale di manovale ad uno qualsiasi della seconda categoria, con esclusione del profilo professionale di carbonaio, avviene al compimento del periodo di anzianita' minima di un anno, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10, secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, relative alla destinazione del dipendente ad uno dei profili professionali della seconda categoria.
Per i profili professionali di: ausiliario di stazione, guardiano, ausiliario viaggiante, ausiliario e commesso, il passaggio dalla seconda categoria alla terza avviene al compimento dell'anzianita' minima di quattro anni.
Il passaggio dai predetti profili professionali della seconda categoria a quelli iniziali della terza categoria di manovratore, deviatore, assistente di stazione, conduttore, capo squadra manovali, assistente di magazzino, assistente di deposito, operaio qualificato, autista, elettricista, motorista, carpentiere, marinaio, infermiere, operatore sanitario e applicato avviene per accertamento professionale con anzianita' minima di due anni nel profilo di provenienza. Il passaggio dal profilo di carbonaio a quello di ingrassatore avviene al compimento dell'anzianita' minima di due anni.
Il passaggio dai predetti profili professionali iniziali della terza categoria, nonche' dal profilo di ingrassatore a quelli della quarta categoria, avviene al compimento dell'anzianita' minima di tre anni.
Il passaggio dai profili professionali della quarta categoria a quelli della quinta categoria terminali dello stesso settore di: manovratore capo, deviatore capo, verificatore, tecnico, tecnico navale, tecnico elettricista, tecnico motorista, assistente tecnico sanitario avviene per accertamento professionale con anzianita' minima di tre anni.
Il passaggio dai profili professionali della quarta categoria a quelli iniziali della quinta categoria di: capo gestione, capo stazione, capo treno, capo tecnico, macchinista, nostromo, capo elettricista, capo motorista, paramedico, tecnico sanitario, segretario, segretario tecnico, segretario di informatica, avviene per accertamento professionale con anzianita' minima di tre anni.
Il passaggio dai predetti profili professionali iniziali della quinta categoria a quelli della sesta, avviene al compimento dell'anzianita' minima di cinque anni.
Il passaggio ai profili professionali di capo personale viaggiante e controllore viaggiante avviene esclusivamente in sesta categoria mediante accertamento professionale al quale sono ammessi a partecipare i dipendenti con profilo professionale di capo treno in possesso di anzianita' minima di cinque anni in tale profilo.
Il passaggio al profilo professionale di capo deposito avviene esclusivamente in sesta categoria mediante accertamento professionale al quale sono ammessi a partecipare i dipendenti con profilo professionale di macchinista in possesso di anzianita' minima di cinque anni in tale profilo.
Il passaggio dai profili professionali della sesta categoria a quelli della settima avviene per accertamento professionale con anzianita' minima di due anni, fatta eccezione per il passaggio al profilo di ispettore che avviene per accertamento professionale mediante concorso interno per esami. Non e' consentito il passaggio dalla sesta categoria alla settima nei profili professionali del settore delle navi traghetto.
Il passaggio dai profili professionali della settima categoria a quelli dell'ottava avviene per accertamento professionale con anzianita' minima di cinque anni, fatta eccezione per il passaggio al profilo di ispettore principale che avviene per accertamento professionale mediante concorso interno per esami con il possesso della anzianita' minima di sei anni ivi compresa quella maturata nei corrispondenti profili della sesta categoria.
Il passaggio dal profilo professionale di ispettore a quello di ispettore principale avviene senza alcun accertamento professionale al compimento dell'anzianita' minima di un anno.
Il passaggio dai profili professionali nella ottava categoria a quelli della nona, fatta eccezione per il profilo di ispettore capo aggiunto, avviene per accertamento professionale con anzianita' minima di cinque anni.
Il passaggio dal profilo professionale di ispettore principale di ottava categoria a quello di ispettore capo aggiunto di nona categoria avviene per accertamento professionale con anzianita' minima di quattro anni.
Il passaggio al profilo professionale di ispettore capo aggiunto dagli altri profili della nona categoria potra' avvenire, ove ricorrano esigenze aziendali che impongano il ricorso a dipendenti altamente specializzati e di notevole esperienza professionale, esclusivamente mediante accertamento professionale consistente in un concorso interno per esami con modalita' e criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
In ogni caso l'accertamento professionale di cui al comma precedente potra' essere sostenuto dai dipendenti con anzianita' minima di servizio di due anni nella nona categoria e per una percentuale non superiore al 33 per cento dei posti resisi vacanti nel profilo di ispettore capo aggiunto in ciascuno dei ruoli di servizio e di specializzazione professionale, nei dodici mesi immediatamente precedenti l'emanazione del relativo bando.
Per l'avanzamento alla qualifica di primo dirigente dell'ispettore capo aggiunto proveniente da altro profilo professionale della nona categoria, ai sensi dei commi precedenti, e' richiesta l'anzianita' minima di quattro anni nelle funzioni dello stesso profilo professionale di ispettore capo aggiunto.
Il passaggio per accertamento professionale da una categoria professionale inferiore ad altra superiore e' ammesso nel limite dei posti disponibili in ciascun profilo professionale della stessa categoria superiore secondo le indicazioni di cui al presente articolo, subordinatamente al possesso dell'anzianita' minima prevista, al conseguimento del punteggio minimo di sei decimi nelle prove di accertamento professionale, al conseguimento delle abilitazioni eventualmente previste ed al possesso dei requisiti fisici prescritti.
La maggiore anzianita' eventualmente eccedente quella minima prevista per il passaggio senza accertamento professionale dalla terza alla quarta categoria o dalla quinta alla sesta categoria e' valutata ai fini del passaggio per accertamento professionale ai corrispondenti profili rispettivamente della quinta o della settima categoria.
Nei casi di passaggio di categoria conseguente ad accertamento professionale, sara' attribuita la decorrenza giuridica coincidente con l'effettiva immissione nelle funzioni del profilo professionale conferito.
Agli effetti del presente articolo, gli accertamenti professionali restano disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 10, secondo comma, primo ed ultimo periodo, e nono comma, primo periodo, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, salvo quanto previsto ai precedenti tredicesimo e quattordicesimo comma del presente articolo.
Con i criteri ed il procedimento di cui all'articolo 10, ottavo comma, secondo periodo, della stessa legge 6 febbraio 1979, n. 42, potranno essere stabilite le modalita' per il passaggio da un profilo professionale ad uno di diverso settore di categoria superiore nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di anzianita' fissati dal presente articolo.
Con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie, dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno determinati i criteri e le modalita' per i passaggi dai profili professionali di aiuto macchinista TM r.e., assistente viaggiante r.e., macchinista TM r.e., assistente capo di stazione r.e., gestore di prima classe r.e., gestore capo r.e., infermiere capo r.e., applicato capo r.e., tali risultanti dal quadro di corrispondenza allegato alla presente legge, ad altri profili nell'ambito della medesima o di altra categoria superiore.
Nei confronti del personale rivestito di profilo professionale attribuito ad personam ai sensi della legge 30 aprile 1982, n. 220, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7 della stessa legge, trovano applicazione i commi quarto e settimo del presente articolo.
In via transitoria saranno ammessi a partecipare al primo accertamento professionale per il passaggio di categoria che sara' bandito successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti che al 31 dicembre 1982 avrebbero avuto titolo a partecipare all'accertamento professionale per il medesimo profilo secondo le indicazioni contenute nel quadro n. 5 annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42.
Al quadro n. 5 annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, e' soppressa la nota (a) riguardante il profilo professionale di macchinista.
Entrata in vigore il 14 luglio 1984

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