Regolamento-art. 6


Art. 6.

Salvo la facolta' discrezionale del Commissario di procedere di ufficio, i Podesta' e le Associazioni agrarie, dopo la dichiarazione o contemporaneamente ad essa, dovranno presentare le loro istanze al Commissario.

Tali istanze e quelle presentate dai singoli interessati saranno scritte in carta da bollo e conterranno:

1° i nomi delle parti e l'indicazione della loro residenza o del loro domicilio;

2° l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione degli elementi di diritto e delle prove che sorreggono la istanza;

3° l'indicazione delle terre a cui la istanza si riferisce;

4° le conclusioni.

Entrata in vigore il 24 marzo 1958

Sentenze1

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