Regolamento-art. 30
Art. 30.
Gli atti istruttori cosi' formati saranno sottoposti all'esame del Commissario, che, previa rettifica nel caso non li riconosca regolari, disporra' il deposito di essi presso la segreteria del Comune o della Associazione agraria, la pubblicazione del bando e la notificazione agl'interessati ai termini dell'art. 15 del regolamento.
Contro le operazioni come sopra fatte potranno proporre opposizioni il Comune, l'Associazione agraria ed i possessori delle terre nei termini indicati dal suddetto articolo.
I possessori inoltre nei termini medesimi potranno presentare al Commissario o la domanda di legittimazione, ovvero la dichiarazione di bonario rilascio delle terre occupate.
Alle opposizioni, domande e dichiarazioni di cui nel presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 16.