Regolamento-art. 30


Art. 30.

Gli atti istruttori cosi' formati saranno sottoposti all'esame del Commissario, che, previa rettifica nel caso non li riconosca regolari, disporra' il deposito di essi presso la segreteria del Comune o della Associazione agraria, la pubblicazione del bando e la notificazione agl'interessati ai termini dell'art. 15 del regolamento.

Contro le operazioni come sopra fatte potranno proporre opposizioni il Comune, l'Associazione agraria ed i possessori delle terre nei termini indicati dal suddetto articolo.

I possessori inoltre nei termini medesimi potranno presentare al Commissario o la domanda di legittimazione, ovvero la dichiarazione di bonario rilascio delle terre occupate.

Alle opposizioni, domande e dichiarazioni di cui nel presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 16.

Entrata in vigore il 24 marzo 1958
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi