Regolamento-art. 16


Art. 16.

Le opposizioni di cui all'articolo precedente, scritte in carta da bollo da L. 4, saranno depositate nella segreteria del Commissariato regionale o inviate ad essa in piego raccomandato con ricevuta di ritorno e conterranno l'esposizione dei motivi sui quali sono fondate.

Le disposizioni di questo articolo e di quello precedente saranno riprodotte nel bando.

Entrata in vigore il 24 marzo 1958

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