Regolamento-art. 10


Art. 10.

Gli usi civici di pesca non daranno luogo a divisione e si eserciteranno in base a regolamenti deliberati dai Comuni ed approvati dai Consigli provinciali dell'economia.

Le questioni relative all'esistenza ed estensione dei detti usi civici saranno risolute dal Commissario a norma dell'art. 29 della legge, salva pur nondimeno la competenza dei Ministeri dell'economia nazionale e delle comunicazioni (Marina mercantile) e del Tribunale superiore delle acque sulla materia preveduta dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e dall'art. 33 del regolamento 29 ottobre 1922, n. 1647.

Entrata in vigore il 24 marzo 1958
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