Regolamento-art. 5


Art. 5.

Le dichiarazioni ed i decreti di cui agli articoli precedenti debbono essere annotati in sunto, secondo l'ordine di data della presentazione od emanazione, in apposito registro, dal segretario dell'ufficio commissariale. I fogli del registro saranno numerati e porteranno la firma del Commissario.

Spirato il termine di cui all'art. 3 della legge, il Commissario scrivera' nel registro, immediatamente dopo l'ultima annotazione, un verbale di chiusura attestante il numero complessivo delle dichiarazioni e dei decreti, ed il numero dei fogli occupati.

Entrata in vigore il 24 marzo 1958

Sentenze1

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