norme particolari in materia di professori e di ricercatori dell'universita'

Art. 6. Norme particolari in materia di professori
e di ricercatori dell'Universita'1.Ai professori e ai ricercatori dell'Universita', fatto salvo quanto previsto da questo decreto, si applicano le norme statali in materia di stato giuridico, anche con riferimento ai requisiti per il conseguimento dell'idoneita' e alla mobilita' tra universita', in materia di trattamento economico fondamentale e di previdenza e quiescenza, nonche' i regolamenti di Ateneo. I predetti regolamenti di Ateneo sono definiti nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di universita' e in materia di contrattazione integrativa, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, e comma 2, lettera c), nonche' dei vincoli di compatibilita' finanziaria stabiliti dalla legge provinciale di recepimento dell'intesa di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol.
2.I regolamenti di Ateneo disciplinano, tra l'altro, il reclutamento mediante chiamata di docenti provenienti da universita' estere, nonche' di studiosi vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio, fino alla misura del 50 per cento dei posti in organico.
3.Il modello di reclutamento dei professori e dei ricercatori e' definito da regolamenti di Ateneo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dallo Statuto in armonia con i principi fondamentali delle leggi statali in materia. Tra i principi dovranno essere previsti la particolare valorizzazione dell'esperienza internazionale e procedure di tenure-track, attraverso la figura del ricercatore o docente a tempo determinato. E' altresi' prevista la possibilita' di attivare posizioni di utilizzo congiunto di professori e ricercatori tra l'Universita' degli studi di Trento ed enti di ricerca ed atenei anche stranieri.
4.Per le finalita' di cui al presente articolo e in armonia con i principi fondamentali delle norme statali sono previsti a livello regolamentare specifici Comitati per il reclutamento (search committee) per il vaglio delle candidature e la valutazione di titoli e referenze, anche servendosi di studiosi esterni (refeeres).
Analoghi strumenti e criteri sono altresi' previsti per i passaggi di ruolo (tenure committee) e per il passaggio all'ordinariato (promotion committee), al fine di rendere efficiente e trasparente la costruzione delle carriere.
5.I regolamenti di Ateneo disciplinano, altresi', le modalita' di incentivazione dei professori e dei ricercatori sulla base della modulazione degli impegni e dei risultati conseguiti.
6.I regolamenti di Ateneo, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma l lettere a)e b), possono inoltre disciplinare l'istituzione, a titolo sperimentale, della figura di Research Professor per l'utilizzo di studiosi e ricercatori di elevata qualificazione scientifica dedicati, di norma, ad esclusiva attivita' di ricerca e nell'ambito dei dottorati di ricerca. Tali regolamenti sono definiti sulla base di uno specifico progetto di sperimentazione; gli stessi definiscono i compiti, le modalita' di reclutamento e i requisiti richiesti, nonche' i criteri per la definizione del relativo trattamento economico. I requisiti, i criteri e le modalita' per il riconoscimento della figura del Research Professor ai fini della carriera accademica e della mobilita' tra atenei a livello nazionale ed internazionale sono definiti d'intesa tra Universita' e Ministero.
7.Per quanto concerne il personale ricercatore a progetto e docente a contratto, l'Universita' puo' utilizzare tutti gli strumenti di diritto privato concernenti il lavoro dipendente od autonomo, sulla base di regolamenti di Ateneo che ne disciplinano altresi' la durata e modalita' di rinnovo.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 79 del Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Suedtirol e' riportato nelle note all'art. 2.
Entrata in vigore il 23 agosto 2011

Sentenze4


  • 2. TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-06-15, n. 202300098
    Provvedimento:
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    • Autonomia regolamentare Ateneo Trento·
    • Carenza istruttoria·
    • Conflitto di interessi·
    • Discrezionalità tecnica Commissione·
    • Eccesso di potere·
    • Giudizio analitico vs. punteggio numerico·
    • Imparzialità Commissione·
    • Impiego di ricerca·
    • Legge 240/2010·
    • Motivazione·
    • Nomina Commissione·
    • Ricercatore senior·
    • Ricorso annullamento procedura di valutazione comparativa·
    • Università degli Studi di Trento·
    • Violazione art. 24 L. 240/2010

  • 3. TAR Trento, sez. I, sentenza 2020-10-27, n. 202000180
    Provvedimento:
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    • annullamento degli atti amministrativi·
    • art. 24 legge n. 240/2010·
    • difetto di istruttoria e di motivazione·
    • discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice·
    • eccesso di potere·
    • giudizio comparativo dei candidati·
    • illegittima composizione della commissione esaminatrice' ]·
    • motivazione delle decisioni della commissione esaminatrice·
    • principio di autotutela amministrativa·
    • principio di conservazione degli atti giuridici·
    • procedura di valutazione comparativa·
    • regolamento di Ateneo·
    • sindacato del giudice amministrativo·
    • tematiche_decisione_giudiziaria = [ 'reclutamento dei ricercatori a tempo determinato·
    • valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche
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