Art 5

Art. 5.1.L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e' corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidita' riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
2.La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni gia' erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine e' autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.
3.A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidita' permanente non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, nonche' ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, e' concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalita' e' autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. ((Ai figli maggiorenni superstiti, ancorche' non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, e' altresi' attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.))4.In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilita' sono attribuite due annualita', comprensive della tredicesima mensilita', del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine e' autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.
5.L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalita' e' autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.
Entrata in vigore il 28 dicembre 2007
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